Spese di condominio, abolite dal mese prossimo: se nel contratto c’è questa scritta non le devi più pagare

Le spese condominiali sono da sempre un argomento di discussione, ma, in particolare, alcune di esse saranno abolite a partire dal mese prossimo se non è stato stipulato il contratto necessario.
Come abbiamo avuto modo di spiegare in articoli precedenti, quando parliamo di giurisprudenza legata alla gestione dei condomini, dobbiamo considerare che ogni condominio può diventare una vera e propria “azienda” da gestire per garantire il benessere comune in ogni aspetto.
Per questa ragione, sempre più condomini decidono di affidarsi a un amministratore che, nel miglior modo possibile, li aiuta a gestire le spese, ma anche a organizzare eventuali gare d’appalto nel caso siano necessari lavori di ristrutturazione.
Ma la funzione dell’amministratore non si limita a questo. È fondamentale anche per la gestione delle quote millesimali, che stabiliscono quanto ogni condomino deve pagare in base alla grandezza e alla posizione dell’unità abitativa rispetto agli altri appartamenti, tenendo conto anche dei lavori da effettuare.
Tuttavia, in assenza di un contratto valido con l’amministratore, non sarà più necessario pagare nulla per le spese condominiali.
Spese condominiali: in questo caso non dovrai più pagarle
Come abbiamo già accennato, l’amministratore di condominio è una figura centrale nella gestione delle questioni relative al condominio stesso. È quindi fondamentale chiarire alcuni aspetti relativi al pagamento delle spese condominiali.
Come ricordato da vari siti che trattano tematiche legali, come Brocardi.it, l’amministratore deve essere legittimato per procedere al pagamento delle spese. In caso contrario, se non c’è un mandato formale, siamo esentati dal pagamento.

Finalmente non dovrai più pagarlo, soprattutto in questi casi
Come stabilito dall’articolo 1460 del codice civile, gli amministratori di condominio devono essere dotati di un contratto di prestazione che deve essere firmato da ogni condomino che risiede nell’edificio o che detiene un appartamento. In base a questa normativa, devono essere convocate assemblee per l’approvazione dell’amministratore e per la discussione delle spese previste nell’arco dell’anno.
Il pagamento delle spese all’amministratore non è dovuto se non è stato nominato correttamente, se il suo compenso non è stato specificato nel contratto, come stabilito dall’articolo 1129 del codice civile, comma 14. Inoltre, non è necessario pagare l’amministratore di condominio quando il suo mandato è scaduto e lui sta esercitando le sue funzioni ad interim, come previsto dal decreto-legge del 18 giugno 2013. In questi casi, l’esercizio dei suoi poteri è limitato solo ai casi urgenti e senza diritto a nessun corrispettivo.