Addio IMU, in questi Comuni non esiste più di legge: il Governo ha aiutato sempre i soliti

Si avvicina sempre di più il periodo per gli italiani durante il quale saranno costretti a provvedere al pagamento delle rate dell’IMU, ma in alcuni comuni la tassa di riferimento non esiste più.
Nel momento in cui facciamo riferimento all’IMU, infatti, dobbiamo ricordare che si tratta dell’imposta dovuta per chi si trova in possesso di due abitazioni.
Nel corso degli anni, è diventato necessario destinare questa tassa principalmente ad alcuni immobili, in particolare. La conferma di quanto detto arriva anche dalla decisione di eliminare l’IMU sulla prima casa, riversandola direttamente sulla seconda casa.
A ogni modo, ci sono dei comuni in Italia dove il pagamento di questa tassa non è previsto. Per tale motivo, ti conviene controllare la lista dei comuni di riferimento, perché quest’anno, in vista del 2025, potresti evitare il pagamento di una tassa così importante. Ecco di cosa si tratta.
IMU 2025: cosa cambia in vista del nuovo anno?
È necessario ricordare, prima di ogni altra cosa, che ci sono delle condizioni per le quali si può godere dell’esenzione dall’IMU. Facciamo riferimento ai fabbricati rurali, alle aree agricole e ai terreni agricoli. In questo caso, dunque, rientrano i terreni ubicati in comuni compresi nell’elenco della circolare del Ministero delle Finanze numero 9, del 14 giugno 1993, come ci informa il portale Fiscotasse.it.
Il tutto non finisce qui, perché ci sono anche delle aree, come i fabbricati o le attività agricole, che vengono utilizzate sotto forma di zona imprenditoriale. In questi casi, restano fuori dal campo di applicazione della tassa di riferimento, non solo per il 2024, ma anche per gli anni successivi.

In quali comuni non si paga l’IMU in vista del 2025?
L’esenzione, infatti, è stata ribadita anche dalla circolare numero uno, in cui il MEF ha inserito nuovi comuni che potranno godere delle esenzioni IMU, come nel caso del Comune di Campofelice di Fitalia, in provincia di Palermo, tenendo conto delle agevolazioni previste dalla circolare del 14 giugno 1993 che abbiamo citato precedentemente.
In questo contesto, poi, rientrano anche i terreni montani, parzialmente montani e non montani. Si tratta di una classificazione Istat in relazione alla determinazione dei territori montani, la cui applicazione fa riferimento all’articolo 1 della legge 991 del 1952. Facciamo riferimento a tutti quei comuni che si trovano per almeno l’80% della superficie sopra i 600 m di altitudine sul livello del mare, o quelli che possono essere superiori o inferiori, e che risultano pertanto territorio demaniale e agricolo, come ricorda anche il decreto-legge del 4 aprile 1939, numero 589, convertito in legge il 29 giugno dello stesso anno.