Una sentenza della Corte di Cassazione rischia di rendere irregolari -e quindi contestabili- molti verbali per eccesso di velocità. Il nodo è la mancata indicazione degli estremi del decreto del prefetto. Avete ricevuto a casa una multa per eccesso di velocità, presa su una strada urbana o extraurbana secondaria? Il verbale potrebbe essere nullo.
La Corte di Cassazione (sentenza 26441 del 20 dicembre 2016) ha ribadito infatti che sul verbale, nei casi in cui l’infrazione sia stata commessa su una delle due tipologie di strade citate, va sempre indicato il decreto del prefetto. Quello che per legge autorizza le forze dell’ordine a effettuare controlli di velocità senza contestazione immediata su quella strada, e a quel preciso chilometraggio.
Ricordiamo che in caso di eccesso di velocità la contestazione può essere differita (cioè con verbale inviato a casa), solo se la violazione è avvenuta su autostrade o strade extraurbane principali. Per le strade extraurbane secondarie o urbane ad alto scorrimento è invece possibile solo a patto che il prefetto indichi con apposito decreto i tratti dove per specifiche ragioni di sicurezza le forze dell’ordine possono procedere a tali controlli senza contestazione immediata.
Sabbia sulla strada: l’Anas deve risarcire i danni subiti dal motociclista
La Cassazione respinge il ricorso di Anas e conferma nel merito la sentenza di primo e secondo grado: un lungo tratto di strada ricoperto di sabbia e brecciolino non segnalato è passibile di condanna.
La vicenda risale al maggio 2001, nel Comune di Aiello Calabro: un motociclista è caduto in prossimità di una curva in un tratto di strada in salita, fatto sufficiente a dimostrare la non visibilità e l’imprevedibilità del pericolo, rappresentato dalla presenza sulla strada di brecciolino. La circostanza è stata accertata anche dall’autorità giudiziaria intervenuta sul luogo del sinistro, la quale ha anche confermato la presenza del terriccio per una notevole estensione sulla corsia di marcia del mezzo e non segnalata. In primo grado l’Anas è stata ritenuta responsabile e condannata al risarcimento di 28.575,27 euro. Decisione confermata in appello e anche in Cassazione: nessun dubbio per i giudici sul fatto che l’episodio sia stato provocato dalla presenza di materiale sulla sede stradale.
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