Le aziende non possono porre insegne sul tetto della propria attività in maniera che siano leggibili solo dall’autostrada: sarebbero, infatti, da considerarsi pubblicitarie e in quanto tali vietate dal Codice della Strada (articolo 23), perché fonte di possibile distrazione per chi si trova alla guida.
A chiarire il punto controverso è la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4867/17, pubblicata il 23 ottobre. ”Per la sua collocazione (sul tetto dello stabilimento) e il suo concreto orientamento, infatti, la ‘insegna’ – si legge nella motivazione della decisione – non può avere la funzione prevalente di individuare i locali dell’impresa in favore di chi tali locali deve raggiungere, essendo essa in sostanza leggibile solo da chi percorre l’autostrada”. Deve, quindi, essere rimossa, ”a meno di autorizzazioni dell’ente che gestisce il percorso”.
Nel dare notizia del pronunciamento, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, distribuito da Giuffrè editore, ricorda che, in proposito, era già stato ”chiarito che la nozione di insegna di esercizio va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa”.
Nel caso in oggetto, un’impresa casearia aveva posizionato sul tetto dei propri locali produttivi una scritta con il proprio nome, seguita dalle parole ”latte burro e formaggi” che, appunto, è stata ritenuta pubblicitaria e, come tale, fonte di pericolose distrazioni per gli automobilisti alla guida sull’autostrada. E’ opportuno di ricordare che l’articolo 23 del CdS , al comma 7, vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
Questo significa, sottolineano da dirittoegiustizia.it, che in tali ambiti ”sono, in sostanza, consentite soltanto le insegne di esercizio, con esclusione quindi dei catelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’Ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
E’ il caso di ricordare che, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, l’insegna deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. L’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 1992, la definisce come scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura e installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
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