Fumo in auto: ecco cosa prevede la legge per i trasgressori

I nuovi divieti antifumo, introdotti dal decreto legislativo del 12 gennaio 2016 ed in vigore dal 2 febbraio dello scorso anno, hanno operato una stretta anche nei confronti dei conducenti di autoveicoli, in sosta o in movimento e ai passeggeri a bordo degli stessi. E’ vietato fumare in presenza di minori di anni 18 e donne in stato di gravidanza, un divieto che, come ha chiarito il Ministero della Salute, qualora il buon senso non bastasse, ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo.

Pertanto, la legge ha stabilito che i trasgressori, ossia coloro che fumano in auto in presenza di minori o donne incinte saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250. La misura della sanzione è, tuttavia, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, potendo raggiungere anche i 500 euro. I comportamenti fuorilegge restano impuniti anche a causa delle oggettive difficoltà di accertamento e procedura. Infatti, trattasi di violazione che si consuma nell’abitacolo di un veicolo, spesso in movimento, e non in un locale in cui è presente l’agente accertatore.

A differenza delle altre infrazioni che si svolgono sempre all’interno delle autovetture, ad esempio l’utilizzo del cellulare alla guida o il non uso delle cinture di sicurezza, il divieto di fumo pone l’ulteriore difficoltà agli agenti di verificare se a bordo è presente una donna incinta o un minorenne. Inoltre, non trattandosi di regole imposte dal Codice della Strada, non sempre il personale è preparato sulle sanzioni antifumo, stante anche le singole regole che ogni Regione può emanare in materia. Anche per il sanzionato si registrano differenze rispetto alle violazioni del Codice della Strada: ad esempio, nessuno sconto se si paga entro 5 giorni e diverse modalità di ricorso, giacche sarà possibile rivolgersi al solo prefetto, e non anche al  giudice di pace nel processo civile e nel processo penale, entro 30 giorni anziché 60.

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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