Cyberbullismo, nuovi strumenti per genitori e ragazzi grazie alla nuova Legge

Nella “Gazzetta Ufficiale del 3 Giugno scorso” è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”; il provvedimento è il primo strumento normativo Europeo specificamente dedicato al contrasto del fenomeno del Cyberbullismo. Ne parla in una nota l’avvocato tarantino Mimmo Lardiello.

“Secondo la lettera della norma, il fenomeno del cyberbullismo – definito espressamente come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”  – deve sì essere contrastato “in tutte le sue manifestazioni”, ma questo contrasto deve concretizzarsi in “azioni a carattere preventivo”, espressione di una “strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti”, ed assicurando interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche senza alcuna distinzione d’età.

La norma, importantissima, è da considerarsi un primo importante step di natura legislativa per il contrasto ai fenomeni, sempre più diffusi, di molestie attuate attraverso i canali dei social network e degli altri strumenti telematici. Senza dubbio un importante primo passo, anche se emerge la volontà del legislatore di far prevalere ancora il carattere formativo ed educativo della norma, rispetto all’intento repressivo, più marcato nel primo disegno di Legge approvato alla Camera.

Si registra, comunque, la creazione di importanti strumenti di difesa, da utilizzarsi comunque attraverso l’ausilio di legali specializzati. La nuova Legge introduce dunque la misura sanzionatoria rappresentata dall’ammonimento, già prevista per il reato di stalking e dunque oggi estesa alla vittima di cyberbullisimo che, qualora si ritenga danneggiata, potrà rivolgersi al Questore al fine di ottenere un provvedimento, di natura amministrativa, che precede l’instaurazione di un procedimento penale vero e proprio ma che già consente un efficace intervento al fine di poter reprimere sul nascere eventuali iniziative di “cyber bullismo” senza necessariamente sottoporre i responsabili al vaglio del giudice penale.

Inoltre, la procedura relativa al ricorso per l’ammonimento può senza dubbio trovare un esito più celere.
Quanto ai “meccanismi di rimozione” dei contenuti nocivi, la Legge introduce poi uno speciale rimedio a tutela della dignità della vittima di cyberbullismo: ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito atti di cyber bullismo, o un soggetto esercente responsabilità sullo stesso, può infatti adire il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, a sua scelta,  al fine di ottenere “l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”. In caso di mancata risposta entro quarantotto ore all’interessato è riconosciuto il diritto di rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede al blocco.

Si tratta di un primo importante segnale nella direzione di fornire a chi si ritiene danneggiato da contenuti nocivi o diffamatori uno strumento d’intervento sulla rimozione dei contenuti.  Permangono, in ogni caso, alcune perplessità sotto il profilo dell’applicazione pratica. In primo luogo, il requisito che il contenuto sia identificato tramite il relativo “URL” rischia di rendere meno efficace l’intera procedura di “rimozione” rispetto ad eventuali contenuti che vengano sì trasmessi per via telematica ma non siano identificabili tramite un URL: si pensi alle numerose applicazioni di messaggistica istantanea che possono essere utilizzate per diffondere anche a platee piuttosto ampie di utenti immagini, video, registrazioni audio.

In secondo luogo, una volta che un determinato contenuto è stato caricato su internet, per quanto breve sia stata la sua permanenza in rete, è stato a tutti gli effetti nella piena disponibilità di una platea indefinita e “infinitamente” grande di soggetti che hanno numerosi strumenti a disposizione per appropriarsene, copiarlo, trasformarlo, ritrasmetterlo magari in forma leggermente modificata.

Migliori risultati si potrebbero ottenere, forse, tramite la rimozione degli URL di interesse dai risultati dei motori di ricerca, che rappresentano sempre più il “primo tramite” attraverso il quale gli utenti accedono alle informazioni in rete. Tuttavia, la definizione, ai fini della Legge, sembra escludere la applicabilità della stessa ai fornitori di servizi di ricerca. Anche senza voler dibattere sulla qualificazione giuridica dei fornitori di servizi di ricerca, difficilmente si potrebbe argomentare che questi curino la gestione dei contenuti dei siti che indicizzano.

La Legge, in sostanza, ha escluso dal novero dei “gestori del sito Internet”, e quindi dall’ambito di applicazione del provvedimento e dagli obblighi di rimozione del contenuto lesivo, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet, come Vodafone o Telecom Italia).

Rientrano  invece  nella definizione di “gestori del sito Internet” tutti i fornitori di contenuti su Internet. Importanti perplessità permangono infine rispetto ai contenuti pubblicati dai social network, che hanno delle proprie regole di rimozione dei contenuti che spesso fanno prevalere l’interesse del social alla permanenza del contenuto rispetto all’esigenza di tutela delle persone fisiche e degli utenti. Occorrerà dunque in tal senso monitorare le modalità con cui in cui i gestori dei social network si adegueranno alla nuova Legge. Il legislatore comunque fornisce una prima chiara risposta nella direzione della crescente esigenza di tutela dei minori rispetto alla pubblicazione selvaggia di contenuti in rete, problema di enorme rilevanza sociale che negli ultimi mesi ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica fatti di cronaca drammatici”.