Non avere il campanello in bici ai ciclisti può costare caro. L’ultimo caso, come riporta Il Resto del Carlino, è avvenuto nel riminese. Ad un settantenne, ciclista amatoriale del Velo Club di Riccione, è stata recapitata una multa di 25 euro (più 9 per la spedizione della notifica), perché la bici da corsa, con la quale aveva avuto un incidente, non aveva il campanello.

L’incidente in questione era avvenuto lo scorso 2 agosto quando l’uomo in bici era stato investito da un automobilista che, non avendolo scorto, gli aveva tagliato la strada. Il ciclista aveva distrutto la bici ed aveva riportato una serie di ferite tra le quali una alla mano, la frattura dello sterno, un trauma cranico con due ematomi oltre varie abrasioni. Al danno dell’incidente per l’uomo si è aggiunta la beffa della multa poiché dopo il sinistro sulla bici non è stato trovato il campanello. Effettivamente, il campanello è equipaggiamento sempre necessario su una bicicletta, ad eccezione del fatto che si stia partecipando a una competizione sportiva “ufficiale”.

Ricordiamo che è il Codice della strada a prevedere obblighi ben precisi per chi va in bicicletta. L’art. 68, comma 1, lettera b) prevede infatti che i velocipedi debbano essere muniti “per le segnalazioni acustiche di un campanello”. Chiunque circola con un dispositivo non conforme o mancante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100. Ed ancora, lo stesso Codice, chiarisce le caratteristiche che il dispositivo acustico deve possedere per non incorrere in sanzioni: l’art. 223 spiega che “il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza”.

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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