Semaforo rosso: tocca al trasgressore provare errori del Vista Red

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TARANTO – Non grava sull’amministrazione alcun onere di provare che siano state poste particolari cautele nell’installazione degli apparecchi posizionati ai semafori per la rilevazione del passaggio con il rosso, ne revisioni o verifiche, in quanto ciò non è prescritto dalla normativa. Spetta al trasgressore, invece, provare errori o malfunzionamenti e smentire così le immagini che mostrano l’infrazione e il verbale di collaudo stilato al momento del montaggio dell’apparecchio.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, in una sentenza di quest’anno con cui ha accolto la tesi di un Comune che si era visto annullato il verbale di accertamento elevato dagli agenti di Polizia Locale a un trasgressore, in quanto il dispositivo Vista Red installato al semaforo risultava non in regola con i requisiti richiesti per la omologazione.

Non è il primo caso in cui il Comune era stato accusato di manomissioni e irregolarità in modo tale da indurre in inganno i guidatori, facendo risultare come trasgressori anche coloro che di fatto non erano passati con il rosso. Nulla era stato provato in giudizio, salvo alcuni casi in cui il cittadino aveva avuto ragione in sede di merito.

Tuttavia, la Cassazione si pronuncia a favore del Comune, come altre sentenze precedenti, condividendo l’orientamento secondo cui “in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso“.

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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