Cava “Mater Gratiae”: questa volta il Tar di Lecce dà torto all’Ilva

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TARANTO – Una sentenza che finalmente vede l’Ilva soccombere su tutti i fronti. Nella giornata di ieri, infatti, il Tar di Lecce ha respinto il ricorso presentato dai legali del Siderurgico contro il Comune di Statte in merito alla procedura di VIA avviata dall’Ilva Spa per la coltivazione di Cava in Località MATER GRATIAE. 

Come abbiamo scritto nel nostro articolo pubblicato lo scorso 17 maggio,  attraverso la Determina del Responsabile del Servizio n°388 del 24/04/2017, il Comune di Statte aveva espresso giudizio negativo per la compatibilità ambientale per le aree riconducibili ai lotti 1 e 2  in ampliamento rispetto ai volumi autorizzati con Autorizzazione Decreto 8/MIN, e di conseguenza stabilendo il divieto alla società Ilva di esercitare l’attività estrattiva nelle aree di ampliamento.

L’ente civico aveva espresso giudizio positivo per la compatibilità ambientale del progetto per le sole aree relative alla prosecuzione in proroga di cui all’autorizzazione Decreto 8/MIN con una serie di prescrizioni richieste da Arpa Puglia, Asl Ta 1, Comune di Statte. Si trattava di misure di compensazione e di mitigazione di vario tipo.

Il parere negativo del Comune di Statte in merito ai due lotti trovava ampia giustificazione nel contesto in cui si inseriva il progetto presentato dall’Ilva: un’area già gravata dalla presenza di svariate attività in esercizio: una discarica di rifiuti speciali pericolosi Ilva; tre discariche di rifiuti speciali non pericolosi (Ilva, Italcave e CISA per oltre 10 milioni di metri cubi); un deposito di rinfuse petcoke (Italcave); lo stabilimento siderurgico Ilva; la cava di estrazione inerti della CMA; la cava di estrazione inerti della Nuova Edilcomer; la Raffineria Eni; il cementificio Cementir.

Come prevedibile, anche contro questo provvedimento, l’Ilva si è messa in azione schierando illustri avvocati come Marcello Clarich e Angelo Raffaele Cassano che hanno presentato ricorso al Tar di Lecce. La sentenza pubblicata oggi, a seguito dell’udienza tenutasi ieri, rappresenta una sconfitta inequivocabile per l’Ilva sui vari punti contestati.

Si dà ragione al Comune di Statte, quindi, in merito alla destinazione urbanistica dell’area e all’accertato stato di inquinamento dei suoli interessati e della falda acquifera. Si cita il principio di precauzione vigente in materia ambientale e si rammenta la discrezionalità della Pubblica Amministrazione in tema di provvedimento amministrativo di Via (Valutazione di Impatto Ambientale).

Nella sentenza si afferma, inoltre,  che le contestate “prescrizioni/obbligazioni” imposte per l’attività di prosecuzione della cava non appaiono erronee, né sproporzionate rispetto all’accertato stato dei luoghi; che non sembra sussistente il dedotto obbligo di astensione del R.U.P., non ravvisandosi la presenza, in capo allo stesso (per la pregressa attività professionale di consulente di parte nei confronti dell’Ilva Spa, svolta nel 2008, prima di essere assunto dal Comune di Statte), di una delle (tassative) ipotesi di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c. (né di quelle previste dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013);

I giudici del Tar fanno notare, infine, che il prospettato grave pregiudizio in ordine all’asserito imminente esaurimento delle attività di cava (con le drammatiche implicazioni sull’attività industriale ventilate dai difensori dell’Ilva Spa) non trova adeguata dimostrazione, nemmeno tramite l’esibizione di una perizia tecnica di parte. Tutto ciò ha comportato, quindi, la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza di respingere le istanze cautelari presentate dall’Ilva (leggi qui). Ora c’è da scommettere che l’azienda non si darà per vinta appellandosi al Consiglio di Stato. Quella, però, sarà un’altra storia. Per ora l’ampliamento della cava per i lotti 1 e 2 è scongiurata. Per una volta, Davide ha vinto contro Golia. Una cosa a cui ci eravamo disabituati.

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