LAV e Lega Nazionale per la Difesa del Cane hanno appreso dal sito ufficiale del Comune di Taranto che Comune ha avviato una Procedura aperta per l’affidamento per un anno dei Servizi inerenti la gestione dei canili di proprietà comunale (canile sanitario ed annesso impianto a stabulazione libera di via Galeso ed impianto a stabulazione Paolo VI) con scadenza il giorno 04/05/2017.
L’articolo 6 del Capitolato per l’affidamento dei servizi inerenti la gestione di tali canili, prevede che i soggetti ammessi a partecipare alla procedura siano anche gli imprenditori privati, ma ciò è in contrasto con la legislazione nazionale e regionale in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione. Per questo motivo, LAV e Lega Nazionale per la Difesa del Cane, hanno inviato al Sindaco di Taranto formale istanza affinché annulli in via di autotutela la citata procedura.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 285/2016 ha stabilito, infatti, l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all’affidamento di servizi di gestione solo dei canili e gattili sanitari. La citata sentenza non va a toccare le modalità di affido dei canili rifugio che la legislazione vigente riserva alle Associazioni.
La legittimazione, oltre agli Enti comunali, delle sole Associazioni animaliste alla gestione dei rifugi, trova ulteriore supporto normativo nella L. 281/91, ai cui sensi, sotto il controllo dei servizi ASL gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire sia i canili sanitari (la cui gestione ora è estesa anche ad altri soggetti privati) sia i rifugi per cani (sui quali, a norma di legge, permane una legittimazione esclusiva alla gestione da parte delle associazioni, qualora l’Ente comunale non vi provveda direttamente).
“Inoltre, essendo le associazioni di protezione animale i soggetti funzionalmente e finalisticamente preposti alle attività di gestione e cura animale e al loro inserimento in famiglia è a questi ultimi che la legge regionale della Puglia conferisce la possibilità di concorrere alla gestione dei canili rifugio in luogo degli operatori economici privati. Soggetti, tali ultimi, non contemplati quali interpreti attivi nel campo del randagismo se non per l’ipotesi di gestione di canili sanitari, ove non viene in rilievo il discorso relativo alle attività finalizzate a favorire l’adozione degli animali” – dichiarano le Associazioni e proseguono –
“La materia è particolarmente importante in quanto dal dossier randagismo pubblicato nel 2016 dalla LAV emerge come i comuni pugliesi spendono per il mantenimento “ad vitam” dei cani nei canili circa 27 milioni di euro annui. La Puglia insieme alla Campania è la Regione dove si registrano i costi più elevati, mentre ad es. i comuni del Piemonte spendono invece circa 470.000 euro annui. Ci auguriamo quindi che il Comune di Taranto annulli il bando e ne emani uno a norma di legge e che dia il massimo impulso a una seria promozione delle adozioni. In caso contrario valuteremo eventuali ulteriori azioni da intraprendere”.
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