Ilva, la Cedu non esclude Riva Fire e i Riva dal procedimento contro l’Italia
TARANTO – La Riva Fire può restare nei procedimenti in corso presso la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo contro la condotta dell’Italia sul caso Ilva. La stessa Corte, ai primi di settembre, aveva accolto la richiesta avanzata dalla società Riva Fire in liquidazione, oltre che da Fabio e Nicola Riva, di intervenire in tali procedimenti. E’ di ieri la notizia che la richiesta presentata da Lina Ambrogi Melle ed altri (leggi qui), promotori del ricorso n. 54264/15 di escludere Riva Fire e i Riva dai procedimenti è stata rigettata dalla Corte.
In una lettera inviata da Strasburgo il 23 settembre si legge che “le regole della Corte non prevedono la possibilità di opporsi alla decisione della Corte di accettare l’intervento di una terza parte”. Tale comunicazione è stata ricevuta oggi da Daniela Spera, rappresentante dei Legamjonici, promotrice del primo dei due ricorsi (datato 2013) con i quali il caso Ilva è giunto all’attenzione della Corte di Strasburgo.
Abbiamo chiesto alla Spera come valuta la decisione trasmessa dalla CEDU. Questa la sua risposta: «Non ci sorprende, era prevedibile. Qui si tratta di difendersi al meglio. Bisognerà fare attenzione ad iniziative del genere in futuro e coordinarsi per non predisporre negativamente la Corte che ha semplicemente applicato il regolamento». Ed aggiunge: «I due ricorsi sono stati accorpati nella trattazione ed è necessario agire con cautela per non compromettere quanto portato avanti dal 2013».
Ricordiamo che il primo ricorso è stato sottoscritto da 52 persone residenti a Taranto e in provincia, ed è stato promosso, nel 2013, proprio dal comitato Legamjonici, con l’ausilio dell’avvocato Sandro Maggio. Il secondo ricorso sul caso Taranto, invece, è stato presentato da altre 130 persone, tutte residenti a Taranto, rappresentate e difese dall’avvocato Andrea Saccucci. I ricorrenti contestano all’Italia di aver violato le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti Umani.
Citano quanto previsto dall’articolo due, nella parte in cui dispone che «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita», dall’articolo otto nella parte in cui dispone che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio» e dall’articolo tredici nella parte in cui dispone che «ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale».