Guidare col braccio fuori dal finestrino: un’abitudine pericolosa

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TARANTO – A volte una cattiva abitudine, un gesto automatico possono mettere in pericolo la propria incolumità. Più di una volta, la cronaca ci ha raccontato di incidenti avvenuti perché il conducente di un’auto, viaggiando con il braccio teso fuori dal finestrino, è stato colpito da un altro mezzo. Alcuni se la sono cavata con una frattura, per altri recuperare l’utilizzo dell’arto è stato impossibile.

Si tratta di un comportamento purtroppo assai diffuso tra gli automobilisti ma davvero molto pericoloso. Se il buon senso e le esperienze di altri conducenti non bastano a far desistere dal viaggiare con il braccio teso verso l’esterno, sperando, non so, di trovare refrigerio, diamo un’occhiata alle norme del codice della strada: ci accorgeremo che un simile comportamento, oltre che rischioso e sconveniente, è anche vietato.

Nessuna norma, in realtà , proibisce di guidare tenendo questo atteggiamento in maniera esplicita ma, cercando tra i diversi articoli del codice della strada possiamo ricavare un divieto implicito. Si guardi, innanzitutto, all’articolo 140 che pone un principio generale in materia di circolazione sancendo che tutti gli utenti della strada devono tenere un comportamento tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in ogni caso idoneo a salvaguardare la sicurezza stradale.

Più specifico è l’articolo 141 che nel dettare le norme di comportamento in materia di velocità, al comma due sancisce che il conducente deve in primo luogo mantenere sempre il controllo del proprio veicolo. In secondo luogo deve essere in grado di porre in essere tutte le manovre che siano necessarie in condizione di sicurezza.

È evidente che viaggiare con il braccio sinistro teso fuori dal finestrino potrebbe ostacolare lo svolgimento di manovre di emergenza fino a far perdere all’automobilista il controllo del proprio veicolo alla prima difficoltà. Proprio per la violazione di tale norma, il rischio è quello di trovarsi costretti a pagare, a titolo di sanzione amministrativa, una somma compresa tra 41 e 168 euro.

E che dire dell’articolo 169? Esso, seppur con specifico riferimento alle possibilità di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, si apre affermando che il conducente, in tutti i veicoli a motore, deve avere la più ampia libertà di movimento al fine di porre in essere le manovre necessarie per la guida.

Infine guardiamo all’articolo 173: anche questa norma fa un (non troppo implicito) rinvio alla necessità per il conducente di apprestarsi alla guida con entrambe le mani, in quanto, nel disciplinare l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici, considera legittimo l’utilizzo di strumenti a viva voce o dotati di auricolare al ricorrere di due requisiti: che il conducente abbia adeguate capacità uditive e che tali apparecchi non richiedano, per il loro funzionamento, l’utilizzo delle mani. Ora che è arrivata l’estate, il consiglio, insomma, è questo: il braccio è meglio tenerlo dentro l’abitacolo e le mani entrambe sul volante.

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Quando un autista commette un’infrazione violando le normative relative ai tempi di guida e di riposo viene colpito da una sanzione insieme alla azienda di cui è dipendente. È quello che si dice un caso di responsabilità oggettiva. A prevederlo rispetto all’autotrasporto è l’art. 174 del codice della strada al comma 14, in cui si dice testualmente che, in caso di violazione da parte di un autista dei tempi di guida e di riposo, la stessa impresa è soggetta a una sanzione da 327 a 1.304 euro per ciascun dipendente che ha commesso il fatto.

Non c’è modo di salvarsi? No, tranne che l’interessato non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare la cosa. Secondo il giudice di pace di Ragusa, chiamato a giudicare sul ricorso di un’azienda di autotrasporto che si era vista imporre una sanzione proprio in applicazione del comma ricordato, ha accolto il ricorso sostenendo che quando il titolare dell’impresa abbia fatto tutto quanto era in sua disponibilità per evitare che il conducente commettesse infrazioni, non può essere poi giudicata responsabile se l’evento in questione si verifica ugualmente.

In pratica, secondo il giudice la sanzione all’azienda non deve scattare in automatico, ma soltanto dopo aver segnalato la circostanza all’Ispettorato del Lavoro, affinché questi accerti se effettivamente siano stati messi in atto tutti le precauzioni previste dalla legge. A convincere il giudice in particolare è stato il fatto che l’impresa avesse assolto ai propri obblighi, controllando gli autisti, consegnando loro precise istruzioni e impartendo corsi di formazione direttamente presso la sede aziendale. Tutte cose che fanno venir meno l’ipotesi di responsabilità oggettiva prefigurata dalla normativa.

fabiana di cuia

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida

Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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