Decreto Ilva, l’Autorità per l’energia elettrica avvisa: si rischia l’aumento delle bollette

Con una segnalazione al Parlamento e al Governo, datata 7 luglio e pubblicata oggi sul sito ufficiale, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico richiama l’attenzione sugli effetti dell’applicazione di quanto stabilito dal decreto legge 9 giugno 2016, n. 98 (di seguito: decreto legge 98/16), recante “Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame delle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività Produttive della Camera dei Deputati. La riportiamo integralmente in quanto ci appare estremamente interessante.

Segnatamente, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare le criticità derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 98/16 che stabilendo un prelievo quantificato in 400 milioni di euro dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) – per le finalità stabilite dal prima comma del medesimo articolo – determina una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte di CSEA per le attività di competenza nei settori energia e ambiente.

Tale minore flessibilità potrebbe, peraltro, determinare la necessità di acquisire ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario a gravare sulle bollette energetiche dei clienti/utenti italiani (famiglie e imprese) anche se destinate a differenti finalità, non riconducibili al settore energetico e/o idrico. Detto decreto infatti, composto nel testo vigente da tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni in materia, succedutesi in particolare a partire dal 2012.

Per quanto di precipuo interesse di questa Autorità, il decreto legge 98/16 stabilisce all’articolo 2, rubricato “Finanziamenti ad imprese strategiche”, al comma 11 , di posticipare al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati, che, in base alla precedente versione del comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto legge 191/15 emendata dalla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati.

Il comma 22 del medesimo articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi disposto dal comma 1, che comporta un onere pari 400 milioni di euro nell’esercizio 2016, a compensazione del quale viene stabilito un versamento di pari importo delle somme gestite nel sistema di conti della CSEA su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica.

In relazione alle eventuali somme rimborsate, la norma prevede la restituzione alla medesima CSEA. Vale ricordare che tra i compiti affidati alla CSEA (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) rientra la funzione di gestione del gettito derivante dall’esazione tariffaria effettuata dagli operatori del settore dell’energia elettrica, del gas naturale e più recentemente del settore idrico, relativamente a componenti sia di natura parafiscale (oneri generali di sistema) che di natura perequativa.

Rispetto a tali fondi la CSEA provvede alla gestione finanziaria ed alle conseguenti erogazioni a favore dei destinatari dei medesimi, ossia gli stessi operatori che hanno curato l’esazione, nei casi si tratti di fondi di natura perequativa (perequazione dei costi di distribuzione, qualità del servizio etc.) ovvero a favore dei destinatari di contributi e incentivi individuati dalla legge (incentivazione alle fonti rinnovabili, efficienza energetica, energivori, decommissioning nucleare, ricerca di sistema, bonus sociale).

La CSEA è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I conti gestiti dalla CSEA a maggio 2016 sono cinquantatre (53) di cui venticinque (25) per il settore elettrico, ventisette (27) per il settore gas ed uno (1) per il settore idrico, ciascun conto dei quali prevede una specifica destinazione dei fondi raccolti tramite le tariffe.

Il citato decreto legge 98/16, dunque, riducendo le disponibilità finanziarie della CSEA, abbassa conseguentemente i margini di flessibilità che servono per contemperare le esigenze di copertura, in particolare degli oneri generali di sistema, e contenere le oscillazioni delle tariffe applicate ai clienti finali, come anche già segnalato dall’Autorità in occasione dell’ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il terzo trimestre 2016.

Una tale previsione, inoltre, comporterebbe ictu oculi ulteriori criticità, nel caso in cui tale prelievo perdesse il carattere di straordinarietà per essere reso definitivo. Sebbene da un lato l’Autorità non discuta, nel rispetto delle competenze assegnate, la necessità di interventi normativi volti a risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale, dall’altro la soluzione  prospettata dalla normativa del decreto legge 98/16 comporta critici effetti finanziari nei settori energia e ambiente.

Inoltre, se la durata del prestito forzoso imposto dalla citata norma dovesse prolungarsi oltre il termine prefigurato dalla norma (2018), l’Autorità si troverebbe costretta ad aumentare le componenti tariffarie relative agli oneri generali, salvo poi riabbassarle una volta restituito il prestito, con evidente danno per i clienti chiamati a versare dette componenti tariffarie. Inoltre, vale evidenziare anche che un prelievo, nel caso specifico senza previsione di restituzione, comunque non correlato alle finalità per cui i fondi de quo sono stati versati, è già avvenuto in base all’articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (c.d. “decreto IMU”) che ha previsto il versamento all’entrata del Bilancio dello Stato di una somma pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie, intestati alla CSEA.

Infine, si rammenta anche che già da diversi anni è previsto che parte del gettito della componente tariffaria A2 e della componente tariffaria MCT sia strutturalmente destinata direttamente al Bilancio dello Stato, in virtù di quanto disposto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 3113, e legge 23 dicembre 2005, n. 2664), per un totale di circa 135 milioni/anno (100 in capo al Conto A2 e 35 in capo al Conto MCT). A livello sistemico, infine, è necessario evidenziare le ripercussioni negative che tali prelievi – che contribuiscono ad un incremento improprio dei prezzi dell’energia – comportano anche a livello di competitività del Paese, innalzando potenzialmente per le famiglie e le imprese italiane i costi energetici, con un conseguente vulnus alla capacità di competere sui mercati internazionali.

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