Omicidio colposo sulla strada: ecco cosa cambia con la nuova legge

TARANTO – Lo scorso 24 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 41 del 2016. La nuova normativa introduce nel codice penale l’articolo 589 bis sull’omicidio stradale e l’articolo 590 bis sulle lesioni personali stradali gravi o gravissime. Vediamo cosa è cambiato in concreto quando viene riconosciuto l’omicidio colposo:

  • Prima, in caso di violazione generica delle norme del Codice della Strada, si rischiava una reclusione da 2 a 7 anni; non era previsto l’arresto in flagranza salvo in caso di fuga e omissione di soccorso. Spettava al prefetto la sospensione cautelare della patente ed eventuali sanzioni accessorie come la sospensione della patente fino a 4 anni (pena che poteva essere ridotta in caso di patteggiamento) e la revoca era prevista solo in caso di recidiva. Anche in quest’ultima circostanza, per riconseguire la patente dovevano trascorrere due soli anni.
  • Ora la legge 41 prevede sempre il carcere da 2 a 7 anni ma l’arresto in flagranza può avvenire anche senza l’aggravante della fuga e omissione di soccorso; rimane la sospensione cautelare del prefetto che può ritenere di revocare la patente immediatamente. Il tempo minimo per conseguire la patente dopo la revoca è di 5 anni ma possono arrivare a 12 in caso di fuga. Per chi ci lavora, con la patente, questo diventa un fatto preoccupante.

Se il conducente alla guida del mezzo che provoca l’incidente mortale ha un tasso alcolemico superiore ai limiti stabili dalla legge (superiore gli 0,8 ma non oltre 1,5 g/l:

  • Prima era previsto il carcere da 2 a 7 anni, senza arresto in assenza di aggravanti. La patente era sospesa dal prefetto in maniera cautelare fino a 3 anni, anche se poteva decidere di arrivare a 4 anni, riducibile in caso di patteggiamento, ma la perdita permanente della patente era prevista solo in caso di recidiva. Il tempo minimo per ritornare nella circolazione era di tre anni.
  • Ora, con la normativa entrata in vigore il 25 marzo di quest’anno, la libertà viene privata per un tempo maggiore, da 5 a 10 anni; l’arresto non è legato necessariamente all’aggravante dell’omissione di soccorso. Il prefetto, in caso di condanna non definitiva può sospendere la patente fino a 10 anni e in caso di condanna la revoca è prevista senza la recidiva. Per evitare che l’omicida stradale possa rimettersi al volante troppo presto, aumenta il tempo che deve trascorrere: 15 anni ma possono arrivare a 30 in caso di fuga.

Se a provocare l’incidente è un conducente professionale, alla guida di un mezzo industriale (tir o autobus), per i quali è prevista sempre tolleranza 0 per l’alcool, il reato è assimilato a quello compiuto da conducenti con un tasso alcolico superiore a 1,5g/l o sotto effetto di sostanze stupefacenti:

  • Prima la legge prevedeva la reclusione da 3 a 10 anni, l’arresto non era previsto se non in presenza delle aggravanti come la fuga; il prefetto sospendeva la patente fino a 3 anni, ma poteva decidere anche di revocare la patente, il tempo per poter ritornare in circolazione era 3 anni.
  • Ora aumentano gli anni di carcere da 8 a 12 anni, l’arresto in flagranza diventa obbligatorio e la sospensione cautelare della patente da parte del prefetto arriva fino a 10 anni in caso di condanna non definitiva. La revoca è prevista ed il tempo minimo per conseguire la licenza alla guida dopo la revoca arriva a 15 anni, ma possono trascorrere anche 30 anni in caso di fuga.

Se il conducente commette una violazione grave come superare la velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) su strade urbane o superare la velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita su strade extraurbane o ancora attraversare l’incrocio con semaforo rosso, circolare contromano, invertire il senso di marcia in vicinanza di incroci, curve o dossi ed infine non rispettare le norme relative al sorpasso (in corrispondenza di attraversamenti pedonali o in presenza della linea continua):

  • Prima la reclusione era da 2 a 7 anni; non era previsto l’arresto senza le aggravanti. Il prefetto sospendeva la patente in via preventiva fino a 3 anni, potendo scegliere la linea dura si arrivava fino a 4 anni (riducibile tramite patteggiamento) e la revoca era applicabile solo in caso di recidiva. Il tempo per poter tornare alla guida era di 2 anni.
  • Ora la reclusione diventa dai 5 ai 10 anni, l’arresto rimane facoltativo anche senza la fuga; la sospensione arriva a 5 anni ma può raggiungere i 10 in caso di condanna non definitiva. La revoca è sempre prevista ed il tempo per poter riconseguire la patente è di 10 anni che possono arrivare a 30 in caso di fuga.

Con la legge in vigore dal marzo 2016 sono state introdotte anche delle aggravanti specifiche, prima assenti. Nello specifico, se il conducente non è in possesso della patente o guida con patente sospesa o revocata o se è proprietario del veicolo non assicurato la pena viene aumentata di un terzo; in caso di fuga del conducente la pena viene aumentata da un terzo a due terzi con il minimo di 5 anni di reclusione.

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante di Scuola Guida, abilitata dal 2003.

 Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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Fabiana Di Cuia

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