Danno da auto pirata, ecco quando scatta il risarcimento
Se hai subìto un incidente stradale per colpa di un’auto che, subito dopo l’urto, è scappata senza che tu riuscissi a prendere gli estremi del conducente, della targa o dell’assicurazione, ti spetta comunque un risarcimento che ti verrà erogato dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Ciò che molti non sanno, però, è che devi dimostrare di non essere stato nella condizione psicofisica di identificare il responsabile. Insomma, devi dimostrare di aver fatto il possibile per annotare la targa del pirata della strada o di essere stato nell’assoluta impossibilità di farlo. Se manca tale prova, ottenere l’indennizzo per il danno provocato dall’auto pirata è assai più difficile, se non impossibile.
Una soluzione, tuttavia, la offre il Tribunale di Roma con una recente sentenza. Il danneggiato può sempre valersi di un testimone oculare che confermi l’episodio (l’incidente stradale), così supportando la sua ricostruzione dei fatti e fornendo la prova necessaria per il risarcimento da parte della compagnia di assicurazione delegata dal Fondo di Garanzia. Per la vittima dell’incidente causato dal pirata della strada si aprono dunque le porte dell’indennizzo se il sinistro è stato determinato dalla condotta colposa di quest’ultimo, rimasto non identificato perché dileguatosi rapidamente.
Il fatto, però, deve essere sempre provato; non basta riferire di essere stati tamponati, investiti, urtati da qualcuno che non si è visto e non si sa chi sia, poiché, altrimenti, facile sarebbe il rischio di frode ai danni dell’assicurazione. In altre parole, la domanda di indennizzo deve essere suffragata da un sufficiente quadro probatorio. Per il sinistro cagionato da veicolo o persona non identificato, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Tuttavia, in caso di gravi lesioni alla persona, è possibile ottenere anche il risarcimento delle cose danneggiate, ma con una franchigia di 500,00 euro.
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Se hai ricevuto una multa con autovelox e hai preferito, rispetto al ricorso al giudice di pace, quello amministrativo davanti al Prefetto, questa sentenza fa al caso tuo: secondo quanto chiarito dal Giudice di Pace di Lecce qualora il Prefetto, nel rigettare l’opposizione, non motivi sufficientemente la propria ordinanza-ingiunzione, la contravvenzione è nulla. Il ricorso gerarchico all’organo amministrativo (il Prefetto, appunto) può essere inoltrato dagli organi che hanno accertato la contravvenzione (per es. la polizia Municipale, ecc.), inviando il ricorso a questi ultimi che, a loro volta, lo trasmetteranno alla Prefettura.
Di norma, spesso, l’automobilista spedisce l’atto a entrambi gli organi. Il termine per la presentazione del ricorso (cosiddetto “ricorso gerarchico in via amministrativa”) è di 60 giorni dalla notifica del verbale. In caso, invece, di ricorso al Giudice di Pace, il termine è di 30 giorni. Dopo la presentazione del ricorso, il Prefetto può accogliere l’istanza e annullare il verbale oppure rigettarla. In quest’ultimo caso, viene emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento (di importo notevolmente più elevato rispetto alla multa, che invece consentiva l’estinzione con pagamento in misura ridotta). Contro l’ordinanza-ingiunzione è sempre possibile il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni.
Se il Prefetto non si pronuncia entro 210 giorni (nel caso di presentazione del ricorso direttamente al Prefetto) o di 180 giorni (nel caso di presentazione all’organo accertatore) decorrenti in entrambi i casi dalla data di ricezione degli atti, il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso). Su richiesta dell’interessato, la Prefettura emanerà un’ordinanza di archiviazione per decorso termini. Nell’ipotesi in cui il Prefetto rigetti il ricorso in via amministrativa, non si può limitare a motivare il provvedimento rinviando a quanto contenuto e dichiarato nel verbale della polizia senza invece rispondere alle contestazioni sollevate dal cittadino. In tal caso l’atto impugnato deve essere annullato per carenza di motivazione.
Il prefetto adempie all’onere di motivazione del provvedimento soltanto richiamando il verbale quando le deduzioni della parte privata non vanno oltre. Ma se il trasgressore allega fatti diversi, come per esempio la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento o il difetto di funzionamento dell’autovelox (mancata taratura) l’autorità governativa è tenuta a prendere in esame le relative deduzioni e a spiegare perché non possono trovare ingresso. Il Prefetto insomma non se la può cavare rigettando il ricorso perché non “sorretto da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte” e osservando che “conseguentemente l’atto di impugnazione è infondato per inadempimento dell’onere probatorio”.
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Il bambino si svincola dalla presa del genitore distratto e viene travolto da un’auto ma per la legge non ha diritto ad alcun risarcimento. La sentenza è della Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha dato ragione alla compagnia di assicurazione. Questo perché, se il fatto è imprevedibile e il genitore non riesce a dimostrare di aver utilizzato tutte le cautele che esige l’occasione, non può che prendersela con se stesso e con la propria disattenzione.
Può capitare anche al genitore più premuroso un attimo di distrazione. L’errore fatale costa caro se l’automobilista non può evitarlo nonostante il rispetto di tutte le regole del codice della strada e, oltre ad esse, della normale prudenza che si addice a chi guida nei centri abitati. Se l’investimento del pedone – in questo caso il minore – è imprevedibile e inevitabile, si verifica il cosiddetto “caso fortuito” che esonera dalla responsabilità tanto il conducente quanto la sua assicurazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritento che l’incidente fosse “da ricondurre a responsabilità esclusiva del bambino, sbucato improvvisamente davanti alla vettura”. Ciò significa che “l’urto era inevitabile”, e “nessun addebito di colpa” era plausibile nei confronti dell’automobilista.
A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione – Giornalista – Insegnante di Scuola Guida, abilitata dal 2003.
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