Semaforo rosso: attenti alla linea trasversale altrimenti fioccano sanzioni

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Quando l’incrocio è regolato da semaforo o stop, sull’asfalto troviamo una linea trasversale bianca che indica il punto in cui i conducenti devono arrestare il veicolo. Il Codice della Strada chiarisce che “chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168” (art. 146 C.d.S.), mentre “il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646”.

Gli importi delle sanzioni aumentano di un terzo se le infrazioni avvengono nelle ore notturne, precisamente nel periodo compreso tra le 22:00 e le 07:00 di mattina. Si tratta di un’infrazione frequente che rischia di mettere in pericolo i pedoni impegnati nell’attraversamento e le altre autovetture impegnate nell’incrocio da altre direzioni. Per questo motivo ai semafori vengono frequentemente installati dei dispositivi per accertare la violazione, ad esempio il photored, che scatta una fotografia dell’autovettura in transito consentendo di verificare il rispetto della segnaletica.

Il più recente strumento per verificare se è avvenuta una violazione, installato nella zona di Mestre, è il Velocar che non colpisce soltanto chi transita a semaforo rosso, ma anche chi in frenata arresta il proprio veicolo anche solo due centimetri dopo la striscia bianca. Come risultato dell’installazione, sono fioccate le infrazioni rilevate dallo strumento, con contestuale contravvenzione elevata al conducente; ciò ha ovviamente portato a diverse contestazioni sul rinnovato utilizzo di strumenti di rilevazione così precisi.

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In caso di scontro a seguito di incidente stradale, la caduta dal motorino del passeggero trasportato dietro non dà diritto al risarcimento del danno se il mezzo non è omologato per due persone. Il giudice, potrebbe valutare la possibilità di un concorso di colpa se vi è anche la corresponsabilità dell’altro conducente. Il punto è che, se sul motorino omologato per una sola persona c’è solo il conducente, questi ha una minore possibilità di cadere per via dell’alto margine di manovrabilità del mezzo, tale eventualmente da limitare il danno o addirittura impedirlo. Del resto, se esiste l’omologazione per una o due persone, è perché ci sono delle ragioni tecniche che consigliano una soluzione di guida anziché l’altra. Dunque, il mancato rispetto del numero di passeggeri secondo quanto previsto dall’omologazione è già una presunzione di responsabilità a carico del danneggiato. A questa poi se ne possono aggiungere altre, come il mancato rispetto dell’obbligo del casco. Se però è possibile accertare anche eventuali colpe del conducente dell’altro veicolo allora ben si può verificare un concorso di colpa, il che comporta solo una riduzione (ma non l’esclusione) del risarcimento.

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Dal primo gennaio 2016 le compagnie assicurative possono assolvere l’obbligo di consegna del certificato assicurativo anche via mail, con stampa a cura del cliente. Si tratta di un’innovazione portata dai decreti ministeriali in materia di assicurazioni, più esattamente, parliamo del Provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, emesso dall’IVASS, l’organo di vigilanza sulle compagnie di assicurazione che ha modificato il comma 5 dell’art. 10 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

fabiana di cuia

A cura di Fabiana Di Cuia, laureata con lode in Scienze della Comunicazione  – Giornalista – Insegnante ed istruttore di scuola guida

Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)

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