Alessandra Congedo
I DETTAGLI DEL DOCUMENTO
Assennato si sofferma, innanzitutto, sull’art.1, comma 7, che introduce due importanti aspetti. Il primo riguarda l’eliminazione dell’obbligo di realizzare, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero delle prescrizioni del Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 in scadenza al 31 luglio 2015 (introdotto dall’articolo 2, comma 5, del decreto‐legge n.1/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2015); il secondo è lo “snaturamento” nei contenuti e requisiti tecnici propri di una procedura autorizzativa integrata ambientale.
Il direttore di Arpa Puglia precisa che l’articolo 2, comma 5, del decreto‐legge n.1/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2015 già prevedeva una prima deroga all’Ilva di attuare le prescrizioni, con il rispetto delle relative scadenze temporali, previste dal Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, consentendo di attuare entro il 31 luglio 2015, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data.
Il restante 20 per cento (delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015) si sarebbe dovuto attuare nei termini temporali, da scandirsi “con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”, fatto salvo il termine ultimo di adeguamento fissato al 04 agosto 2016 (rif. art.2 comma 3-ter del DL n.61/2013 convertito con L. n. 89/2013). Le modifiche introdotte, invece, non solo definiscono che “il termine ultimo per l’attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 31 dicembre 2016” ma, di fatto, vanificano la verifica dell’effettiva realizzazione dell’80 per cento.
Sempre l’art.2, comma 5, del DL n.1/2015 convertito in L. n. 20/2015 prevede che l’attuazione di almeno l’80 per cento del numero delle prescrizioni è necessaria per ritenere “attuato” il Piano e consentire la prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento (rif. art. 1 del D.L. n. 207/2012 convertito in L. n. 231/2012). Assennato ricorda che l’Ispra, insieme ad Arpa Puglia, ha condotto le attività ispettive in ambito AIA presso lo stabilimento siderurgico nei giorni 28,29, 30 e 31 luglio 2015, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Piano Ambientale ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.L n. 1/2015 convertito con L. n. 20/2015. Con una nota del 23 ottobre 2015, l’Ispra ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente gli esiti di tale verifica per consentire la definizione e la verifica dell’effettivo raggiungimento del limite imposto pari almeno all’80%.
«Dalla lettura del testo normativo, invece, sembrerebbe non essere più necessaria tale preliminare attestazione poiché sono slittati al 31 dicembre 2016 tutti i termini temporali previgenti – evidenzia Assennato – è evidente, inoltre, il disallineamento temporale tra la realizzazione degli interventi, ulteriormente posticipata al 31/12/2016, rispetto alla scadenza dell’autorizzazione dell’esercizio, fissata al 03/12/2015 dal D.L. n. 207/2012 convertito in L. n. 231/2012 a condizione, appunto, che venissero “adempiute le prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili”»
Assennato analizza, poi, la seconda novità introdotta dall’ultimo decreto varato dal Governo che riguarda «il palese “snaturamento” nei contenuti e requisiti tecnici propri di una procedura autorizzativa integrata ambientale, perché con le varie decretazioni di urgenza, le autorizzazioni rilasciate per l’esercizio dell’Ilva hanno perso nel tempo le caratteristiche dell’ordinarietà. Già con l’emanazione del D.L. n.61/2013 convertito con L. n. 89/2013 veniva disposto, infatti, che il Piano Ambientale (approvato con successivo D.P.C.M. 14/03/2014) equivalesse a modifica dell’AIA. Con l’ultimo decreto-legge si prevede, di fatto, oltre al differimento dell’ultimo termine temporale per la realizzazione degli interventi dal 4 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, il rinvio dell’applicazione della Decisione 2012/135/UE della Commissione del 28 febbraio 2012 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio prevista entro l’8 marzo 2016».
Secondo il direttore generale di Arpa Puglia «tale scenario rende, per di più, non coerente l’obbligo previsto all’art.1 comma 3 del Decreto di Riesame n.547/2012 di accertare lo stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali con una periodicità trimestrale; in ossequio al quale Ispra, unitamente ad Arpa Puglia, ha espletato già 10 attività ispettive in sito, effettuato diversi contestazioni di violazioni all’Autorità competente e comunicazioni di reato all’Autorità giudiziaria., nonché proposte di diffide, recepite dall’Autorità competente, per mancata ottemperanza delle prescrizioni imposte. Tutto ciò, nella previsione di un differimento generale di tutti gli interventi, oltre a rendere nullo quanto effettuato sinora, priverebbe ulteriormente di efficacia l’attività di controllo e verifica propria dell’Ente di Controllo».
L’art.1, al comma 8, prevede che “qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall’aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l’esercizio dell’impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. La relativa istruttoria, nonchè quella per l’attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell’articolo 1, del decreto‐legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili”.
Assennato illustra anche una proposta di modifica: «L’Aggiudicataria dovrà presentare, a corredo della proposta di modifica del Piano, un documento di non aggravio sanitario fondato sulle Linee Guida VIIAS approvate dal Consiglio Federale con delibera del 22 aprile 2015. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma dovrà contenere il parere vincolante dell’Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS)».
C’è poi un cenno all’art.1, comma 6, il quale prevede che “… in relazione alle condotte poste in essere dall’organo commissariale del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l’esonero previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto‐legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.”.
Commenta Assennato nella parte finale del documento: «Si estende, pertanto, anche alla sfera civile, l’esonero già previsto per la responsabilità penale o amministrativa per le “condotte poste in essere in attuazione del Piano” di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. Va da sé come ciò renda ancora più incerto l’obbligo (rimodulato con ben cinque provvedimenti autorizzatori normativi) di mettere in atto tutte quelle misure necessarie a garantire l’efficace e corretta condotta per la “adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”, oltre a rendere dubbia l’applicazione del regime sanzionatorio per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento prevista dall’articolo 1 comma 3 del DL n. 1/2015 convertito in L. n. 20/2015, nonché dalla legge 24 novembre 1981, n. 689». Ritenendo, quindi, che la responsabilità sia un requisito fondamentale per garantire l’adempimento di qualunque obbligo di legge, Arpa Puglia richiede la cassazione del precedente periodo prevedendo la reintegrazione delle suddette responsabilità.
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