• attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta;
• collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso;
• tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”.
Diversi i vantaggi per il cittadino che in caso di smarrimento, per esempio, non dovrà più richiedere il duplicato con un evidente risparmio di tempo e soldi ed aumentano le tutele nel campo della contraffazione. Se si è in possesso di un CDPD e si deve effettuare una formalità al PRA occorre rivolgersi ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). La richiesta della formalità può essere presentata solo dall’intestatario, non essendo il semplice possesso della ricevuta con i codici di accesso titolo sufficiente per poter fare alcuna operazione.
Se la richiesta è presentata tramite un terzo soggetto delegato è necessario presentare allo STA una delega sottoscritta dall’intestatario o avente titolo con allegata fotocopia del documento di identità. Presso lo STA si potrà chiedere l’espletamento dell’intera formalità o, qualora la formalità non possa essere conclusa presso lo stesso STA (ad es. se vi è la necessità di redigere l’atto di vendita che prevede la firma di più soggetti diversi), potrà essere chiesta, senza il pagamento di alcuna tariffa pubblica, la predisposizione del supporto cartaceo necessario per completare la formalità presso altro STA.
SAPETE CHE…
Se l’auto nuova presenta dei difetti (anche di costruzione), la colpa è del venditore. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha decretato che l’unico responsabile è il rivenditore anche nel caso in cui il difetto dipenda da un altro soggetto. Il caso riguarda l’ acquirente di un’autovettura di grossa cilindrata, danneggiato dallo scoppio improvviso dell’airbag che ha presentato ricorso contro il concessionario venditore. Secondo la suprema Corte è compito del venditore dimostrare che l’oggetto consegnato sia conforme alle caratteristiche del prodotto ordinato oppure confutare la regolarità del processo di fabbricazione e realizzazione del bene. Per cui se l’acquirente denuncia difetti che compromettono le prestazioni dell’oggetto, diminuendone sensibilmente il valore, deve rivolgersi al rivenditore che è l’unico responsabile secondo il contratto.
Strisce pedonali: se mancano il pedone non ha la precedenza. La presenza del cartello verticale di passaggio pedonale, se non è accompagnato dalla relativa segnaletica orizzontale, non garantisce la precedenza ai pedoni. Quindi nessuna sanzione per gli automobilisti che non si fermano per dare la precedenza ai pedoni; i conducenti potrebbero incorrere in eventuali corresponsabilità per mancata prudenza solo in caso di investimento.
Autoscuola 2000 Di Cuia, via Calamandrei, 12 (Taranto)
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