Durante l’incontro si è preso altresì atto che la volontà della proposta di legge Epifani-Caracciolo era quella di intervenire esclusivamente e limitatamente ai sansifici. Nella prossima riunione della commissione consiliare, si procederà quindi a recepire come proposta emendativa il documento del tavolo tecnico ARPA-Assessorato all’ecologia che, in deroga all’esigenza di una delibera di Giunta, provvederà per legge a fissare, in fase di prima applicazione, i limiti delle emissioni, superando così il rimando a provvedimenti amministrativi esecutivi. La V commissione sarà convocata a breve per completare l’iter approvativo dell’iniziativa legislativa “che mi auguro possa condurre ad approvare la legge entro al fine della legislatura, colmando una lacuna che si trascinava da sedici anni”, ha concluso Introna.
Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale alla qualità dell’ambiente Lorenzo Nicastro, il presidente della commissione permanente all’ambiente Filippo Caracciolo, il consigliere regionale Giovanni Epifani, il direttore generale dell’ARPA Puglia Giorgio Assennato, con il direttore scientifico Massimo Blonda, il direttore dell’Area ambiente della Regione Antonello Antonicelli e il dirigente del servizio regionale rischio industriale Giuseppe Tedeschi. Questo quanto comunicato ieri sera dalla Regione. Come riportato già ieri in verità, la proposta di modifica riguardava la parte “1 bis” dell’articolo 1: “Fino alla emissione della delibera di Giunta Regionale è sospesa la procedura prevista al punto b) dell’articolo 1 della legge regionale n.7 del 22 gennaio 1999, integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 14 giugno 2007, nella parte che va da “i valori di TOC” sino a “legge regionale 16 maggio 1985, n. 31”.
L’articolo 1 bis della legge in questione afferma quanto segue: “Nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate dall’autorità di controllo ambientale, sia accertata l’emissione diffusa diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o basso livello olfattivo, come definita al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le cui successive emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’Art. 269, comma 8, del DLgs 152/2006”. La prima parte dell’art. 1 riguarda invece le emissioni puntuali. Dunque la modifica riguarda solo le emissioni diffuse e sarà contenuta, nel senso che toccherà soltanto le attività dei sansifici. Per il resto c’è ed è in vigore la legge nazionale che regolamenta le emissioni: l’art. 269 comma 4 della 152/2006. A quanto pare si è fatto molto rumore per incomprensioni e pressapochismi vari. Chapeau.
Gianmario Leone
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