Dipendente pubblico definito in questo caso con il termine inglese “Wistleblower” letteralmente “blow the wistle” (soffiare nel fischietto, appunto riferendosi all’azione dell’arbitro di segnalare un fallo o una infrazione). Per la cultura etica italiana, questa accezione non è stata immediatamente compresa soprattutto a causa dell’idea dispregiativa che si ha di chi pone in essere un comportamento assimilabile ad uno che tradisce un legame o una fiducia preesistente.
L’Attivazione della procedura di segnalazione di presunti illeciti e irregolarità, si inserisce in un quadro che esige un attivo ruolo della Pubblica Amministrazione nella lotta alla corruzione, come ricordato dal Presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, sulle conseguenze che corruzione e malaffare hanno sulla crescita italiana, in un quadro economico internazionale che, pur restando fragile, mostra elementi confortanti.
Il pericolo più serio per la collettività, è una rassegnata assuefazione al malaffare, visto come un male senza rimedi e non possiamo permettere che questo accada, perché tutto ciò ha “effetti devastanti” sull’attività di impresa e quindi sulla crescita. La nascita del fenomeno del “Wistleblowing” risale al 1863. Il Presidente Americano Abramo Lincoln impose al Congresso l’approvazione del “false Claim Act”, un testo legislativo più volte emendato negli anni, immaginato per prevenire le frodi contro il Governo degli States.
Dal 1863 ad oggi gli Ordinamenti Giuridici più evoluti si cono dotati di normative specifiche (USA – Sarbanes Oxley Act; Gran Bretagna Pubblic Interest Disclosure Act), fino a modificare, dando dignità etica e giuridica, al ruolo del Wistleblower: colmando vulna normativi/comportamentali anche con l’utilizzo di munifici riconoscimenti premiali.
Il contesto normativo italiano è totalmente diverso. Prima dell’entrata in vigore della Legge Anticorruzione, in capo al segnalante gravava (e permane ancora) l’obbligo giuridico (ex art.361 del Codice Penale) di denunciare all’Autorità Giudiziaria ovvero, al Superiore Gerarchico, un’attività potenzialmente illecita di cui egli abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, con assoluta carenza di tutela per eventuali ritorsioni connesse alla sua denuncia; fatta salva l’ipotesi di illegittimo licenziamento disciplinato dal ben noto art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
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