Ilva-tarantoTARANTO – Arriva una nuova diffida per l’Ilva da parte dell’ISPRA. Questa volta però, arriva leggermente in differita visto che quella inoltrata lo scorso 16 gennaio, riguarda la visita ispettiva effettuata dai tecnici ISPRA ed ARPA Puglia l’8 e il 9 luglio scorsi. A seguito della trasmissione da parte di ARPA Puglia della nota 70425 del 17/12/2014, acquisita da ISPRA il 17/12/2014, è emersa la valutazione di una gestione non conforme al decreto AIA delle acque provenienti dall’area di preparazione fanghi.

Nel corso della visita ispettiva dello scorso 8 luglio è stato richiesto all’Ilva di inoltrare la documentazione integrativa in merito al sopralluogo effettuato da ARPA Puglia riguardante l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’area SEA adibita allo stoccaggio e preparazione del mix sottoprodotti, alla quantità e tipologia dei sottoprodotti presenti al momento del sopralluogo, alla documentazione sul fango AFO, alla gestione delle acque ed alla modalità di contabilizzazione dei sottoprodotti. Successivamente alla visita ispettiva, l’Ilva ha dato riscontro alla richiesta di ARPA ed ISPRA con nota 22 del 25/07/2014, acquisita da ISPRA il 28/07/2014, inoltrando documentazione in risposta alle citate richieste effettuate durante il sopralluogo di ARPA Puglia.

Nell’allegato tecnico, l’Ilva ha indicato che fino ad aprile 2014 le acque chiarificate in uscita dalla vasca di decantazione dell’area SEA erano inviate tramite condotta al’impianto VR.7 per il trattamento. “Pertanto, da tali dichiarazioni del gestore, risulta che le acque in uscita dalla vasca di decantazione sono state inviate all’impianto VR.7 nel periodo intercorrente dalla data di attivazione del medesimo impianto VR.7 fino al mese di aprile 2014” si legge nel verbale ISPRA.

Dall’ulteriore documentazione allegata, nel 2013 non risultano essere stati effettuati effettuati smaltimenti dell’acqua come rifiuto e tale situazione è confermata dal fatto che “il gestore non ha fornito i certificati di smaltimento relativi all’anno 2013, come era stato richiesto nel verbale di ispezione di luglio” evidenzia l’ISPRA. Inoltre, in merito al trattamento delle acque dell’area SEA presso l’impianto VR.7, ARPA Puglia ha segnalato un’incongruenza tra quanto riportato nella nota dell’Ilva e quanto emerso nel corso del sopralluogo effettuato l’11 marzo 2014, dove è stato attestato dal gestore il conferimento presso l’impianto VR.7 dei percolati provenienti dalle discariche “Mater Gratiae” (discarica rifiuti non pericolosi, ex 2B) “Ex cava Cementir” (discarica rifiuti non pericolosi), “Nuove vasche” (discarica rifiuti pericolosi) e dal deposito preliminare rifiuti non pericolosi.

In base alle informazioni acquisite è risultato che all’impianto VR.7 di “trattamento percolati di discarica ed effluenti laminatoio a freddo” come definito nel decreto di AIA al punto “Descrizione scarichi idrici” ed anche nella documentazione tecnica inviata dall’Ilva il 08/02/2013 nell’ambito della procedura di riesame AIA, gli scarichi da trattare presso l’impianto sono principalmente i percolati di discarica e le acque e miscele oleose del LAF e non vi è nessun riferimento alle acque rivenienti dall’area SEA.

Pertanto, è stata accertata da ARPA Puglia e dall’ISPRA, la violazione della prescrizione. Nel periodo antecedente al mese di aprile 2014, “mancata comunicazione ai sensi del comma I dell’art.29 no decies del D.Lgs. 152/06 e smi, ai sensi del comma 4 dell’art.5 dell’articolato del decreto AIA del 4 agosto 201, nonché ai sensi della prescrizione contenuta a pag. 973 del Parere Istruttorio Conclusivo, parte integrante del citato decreto AIA del 04 agosto 2011, in merito all’obbligo di notifica delle eventuali modifiche da apportare all’impianto VR.7, per la successiva eventuale valutazione ed eventuale integrazione delle condizioni di monitoraggio da parte dell’Autorità Competente, con particolare attenzione alla capacità di trattamento dei reflui inviati all’impianto VR.7”. Inoltre, ARPA ed ISPRA hanno avanzato alcune proposte di condizioni di monitoraggio finalizzate sempre a prevenire potenziali effetti o limitare eventuali impatti nocivi all’ambiente, scaturite dalla valutazione della documentazione integrativa trasmessa dall’Ilva il 25/07/2014 e 31/07/2014.

In relazione alla esatta ubicazione dell’area SEA è stato richiesto “di acquisire una planimetria asseverata da parte di tecnico abilitato al fine di identificare chiaramente che tale area ricada tra le zone stralciate rispetto all’area di cava”. Al fine di garantire una migliore tracciabilità dei flussi dei sottoprodotti gestiti presso l’area SEA, nonché di meglio dimostrare il requisito della certezza del riutilizzo, è stato chiesto all’Ilva “di implementare un registro giornaliero, anche informatizzato, che consenta di rendicontare per ciascuna tipologia di sottoprodotto le quantità entranti, uscenti e le giacenze nell’area SEA. Tale richiesta ha come scopo quello di consentire di identificare il materiale per “lotti” ed il relativo tempo di giacenza, nonché garantire una migliore tracciabilità di rendicontazione della composizione del mix in uscita dall’area SEA”.

Infine, relativamente alla zona asservita all’impianto di vagliatura fanghi presso l’area SEA, “pur ritenendo valida la dichiarazione del gestore in base alla quale non si è in presenza di un deposito temporaneo, si richiede di identificare chiaramente la zona di produzione del rifiuto nei pressi dell’impianto, provvedendo all’inserimento di adeguata cartellonistica con indicazione del CER e indicazioni di sicurezza per i lavoratori”. Ma in un documento come questo, non è dato sapere chi dovrebbe e dovrà adempiere a tutto questo. E soprattutto in che tempi farlo.

Gianmario Leone

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