Pedicini aveva presentato l’interrogazione dopo aver appreso che a seguito dell’autodenuncia e delle analisi della Sogin (Società Gestione Impianti Nucleari), dell’Ispra (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) e dell’Arpab (Agenzia ambientale Basilicata) era stato confermato che nel liquido fuoriuscito era stata riscontrata una concentrazione di cesio 137, nonché un valore di radioattività tre volte superiore a quello medio registrato in Italia settentrionale dopo l’incidente di Chernobyl del 1986. Inoltre, Pedicini aveva sottolineato che i dati relativi alla contaminazione, molto probabilmente, potevano aver interessato la falda del fiume Sinni.
In particolare, il portavoce pentastellato, nell’interrogazione aveva posto alla Commissione europea tre specifiche domande: quali elementi radioattivi sono presenti nel monolite dell’Itrec di Rotondella? Intende la Commissione stabilire variazioni progettuali ai lavori di bonifica in corso informando le popolazioni locali e i lavoratori che operano nell’impianto? Quale piano d’emergenza è stato ideato per tutelare ambiente e popolazioni locali dal rischio di eventuali contaminazioni radioattive come quella del 21 agosto?
La Commissione ha risposto a Pedicini, qualche giorno fa, con una nota estremamente prudente e rassicurante suddivisa nei seguenti tre punti:
1. Alla Commissione non sono pervenute informazioni specifiche in relazione a elementi radioattivi che sarebbero presenti nel deposito sotterraneo di stoccaggio dell’Itrec a Rotondella. Tuttavia l’Italia non ha alcun obbligo di comunicare tali informazioni. A norma degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, l’Italia è tenuta a comunicare, con cadenza annuale, i dati sui livelli di radioattività nell’aria, nell’acqua e nel suolo. I dati generali trasmessi dagli Stati membri alla Commissione consentono a quest’ultima di avere il quadro generale della radioattività presente in ciascun Paese. La contaminazione accidentale deve essere tuttavia comunicata alla Commissione tramite il sistema di emergenza quando sono adottate misure per proteggere la popolazione. Per quanto riguarda il caso cui fa riferimento l’interrogazione parlamentare di Pedicini, tutte le informazioni rese pubbliche dalle autorità italiane inducono a concludere che non vi sia stato alcun impatto radioattivo sui lavoratori, la popolazione e l’ambiente.
2. Spetta alle autorità competenti italiane assicurare che gli interventi di decontaminazione siano condotti nel rispetto delle norme fondamentali di sicurezza. Inoltre a norma della legislazione Ue sulla sicurezza nucleare, le autorità italiane devono assicurare la messa a disposizione di tutte le informazioni relative alla sicurezza degli impianti nucleari. Dalle informazioni disponibili si desume che Sogin, la società incaricata della disattivazione, abbia reagito in tempi rapidi per contenere e risolvere il problema e aabbia tenuto informate le autorità competenti.
3. La disposizione della direttiva europea 96/29 relativa all’obbligo di mettere a punto piani di emergenza è stata recepita dall’Italia nel diritto nazionale. Tale obbligo è stato ampliato dalla direttiva 2013/59, il cui recepimento deve avvenire entro il 6 febbraio 2018.
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