Benefici amianto: tutto invariato
Fino a nuova disposizione, in materia di benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto (art. 13 della legge n.257/1992, come modificato dalla legge n. 271/93), l’INPS farà riferimento al messaggio n.303 del 20 novembre 2001 (periodi di contribuzione figurativa, tra cui quello derivante da aspettativa per motivi politici e sindacali, ex legge n. 300/1970). È quanto chiarito giovedì, dal direttore dell’INPS di Taranto Tommaso Chimenti, alle organizzazioni sindacali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresentate rispettivamente da Pietro Berrettini, Fernando Colopi e Cosimo Amatomaggi. Come è noto, i periodi di contribuzione figurativa, rivalutabili con l’attribuzione dei benefici in parola, sono, allo stato, quelli di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, secondo le istruzioni di cui alla circolare n.255 del 10 novembre 1993, diramata a seguito direttiva ministeriale. La questione generale riguardante la valutazione dei periodi coperti da contribuzione figurativa, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all’amianto, è stata più volte esaminata da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il predetto Dicastero, al quale è stata recentemente e nuovamente sottoposta la questione, con particolare riguardo ai periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, coperti da contribuzione figurativa ai sensi della legge n.300/1970, ha precisato quanto segue: “Allo stato, la rivalutazione si applica, oltre che al periodo di lavoro effettivamente svolto, anche a quello di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità, periodi da ritenere utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei dieci anni di esposizione, sia ai fini della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5. Pertanto, in linea generale, non si ritiene opportuno modificare tale orientamento, non potendosi considerare utili, ai fini della considerazione del periodo di esposizione, altri periodi di contribuzione figurativa, tra cui quello derivante da aspettativa per motivi politici e sindacali, ex legge 300/1970. Tuttavia, nel singolo caso specifico, ove il lavoratore, che ha goduto dell’aspettativa sindacale, dimostri all’ente competente di essere stato comunque esposto all’amianto, in quanto svolgeva la sua attività in azienda, i periodi di provata esposizione significativa all’amianto possono essere riconosciuti utili ai fini del conseguimento dei benefici previsti dalla normativa in oggetto”.
Sulla base della predetta direttiva ministeriale, in presenza di attestazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL, in conformità alle istruzioni diramate in materia, potrà procedersi alla rivalutazione dei periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, coperti da contribuzione figurativa accreditata ai sensi della legge n.300/1970. Al tavolo il direttore dell’INPS Chimenti ha confermato il tutto, dichiarandosi disponibile nell’eventualità a sollecitare gli uffici del territorio all’applicazione di quanto contenuto nel messaggio INPS 303 del 20/11/2001. L’INPS di Taranto, infine, per assicurarsi che tutte le pratiche dei lavoratori – in possesso dei requisiti di pensionamento immediato – possano essere evase, entro il 31 gennaio 2015, effettuerà un monitoraggio.