Tempa Rossa, M5S chiede nuova Via – Il testo integrale dell’interrogazione al ministro Galletti
I deputati De Lorenzis, Petraroli, Spessotto e Liuzzi (M5S) hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente incentrata sul «Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa».
“Sembrerebbe che gli interventi che si effettueranno per il progetto interferiscano con le operazioni di bonifica in atto e da attuare nel sito di interesse nazionale di Taranto”, scrivono gli interroganti, secondo i quali “i decreti emanati dovrebbero essere annullati e si dovrebbe ripetere la valutazione di impatto ambientale in modo che comprenda tutti i fattori espressi nei due distinti procedimenti”. Pertanto, i deputati M5S chiedono al ministro Galletti se condivide quanto espresso e se intenda annullare i due provvedimenti di esito favorevole alla valutazione di impatto ambientale predisponendo una nuova valutazione d’impatto ambientale unitaria.
LA NOTA STAMPA DEL MOVIMENTO 5 STELLE
Il progetto Tempa Rossa a Taranto è stato oggetto di una prima valutazione ambientale terminata nel 2011 e di un secondo provvedimento in merito all’assoggettabilità VIA, terminato nel 2014. La normativa nazionale e alcune sentenze del Tar hanno ribadito che, per un unico progetto imprenditoriale, occorre svolgere una Valutazione Ambientale, unica e complessiva, degli impatti ambientali. Ciò, come emerge dall’interrogazione presentata dai parlamentari pugliesi e lucani M5S alla Camera, non sembra esser avvenuto per il progetto Tempa Rossa alla raffineria ENI di Taranto.
“La normativa sulla movimentazione e il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è alquanto confusionaria e in continuo cambiamento da parte del Governo centrale, tanto che anche nel famigerato ‘Sblocca Italia’, giustamente anche per questo ribattezzato ‘Sfascia Italia’, è nuovamente oggetto di modifica – dichiara il deputato salentino Diego De Lorenzis (M5S), primo firmatario dell’interrogazione parlamentare al Ministro Galletti – Se poi si considera che i dati di caratterizzazione della contaminazione dei terreni nel perimetro della raffineria ENI, avvenuti in periodi differenti, hanno evidenziato un incremento dei quantitativi di terreno contaminato inizialmente previsti, da 650 m3 a 30.000 m3 e pertanto, tali volumi rientrano nel computo totale delle terre da movimentare nell’ambito del progetto Tempa Rossa, possiamo arrivare a due deduzioni logiche. In primis – continua il deputato 5 Stelle – l’inquinamento è aumentato nel sito di Taranto e, in secondo luogo, la valutazione ambientale è stata rilasciata in presenza di dati non aggiornati e, quindi, non corrispondenti alla realtà dello stato di contaminazione”.
A fronte di ciò, attraverso l’interrogazione, il M5S chiede di annullare e ripetere l’intera procedura di VIA tenendo presente tutti i fattori aggiornati. “La città di Taranto dovrebbe essere bonificata dai veleni, invece il Governo Renzi, che persegue la politica legata ai fossili e addirittura di qualità scadente, continua ad agevolare e ad autorizzare impianti industriali che hanno impatti sull’ambiente circostante, ormai saturo di inquinamento – conclude De Lorenzis (M5S) – Questo è ormai chiaro a tutti tranne che alla maggioranza di Governo. Invitiamo Renzi e i ministri, durante le prossime visite a Taranto, a rimanere ed interloquire con la cittadinanza informata, invece di scappare e offenderla come sono soliti fare con chi, legittimamente, contesta le politiche perseguite: senz’altro i cittadini avranno modo di illustrare l’assurdità di un progetto che condanna per l’ennesima volta, Taranto e i tarantini”.
IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE
Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per sapere – premesso che:
Eni spa Divisione Refining & Marketing – raffineria di Taranto ha ottenuto il parere di compatibilità ambientale mediante decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-573 del 27 ottobre 2011 al «Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa»;
nell’ambito dell’istruttoria VIA sopracitata è stato approvato il piano di gestione delle terre (PGT) derivanti dagli scavi per la realizzazione delle opere previste dal progetto, che era stato predisposto in seguito ad una richiesta di integrazione (prot. DVA-2010-0024826 del 18/10/2010) da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione valutazioni ambientali e in particolare, il documento ha permesso di pianificare l’ottemperanza alla richiesta di «effettuare la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in relazione a quanto previsto dall’allora vigente articolo 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.», inserendosi in una valutazione ambientale più ampia che ha abbracciato l’intero progetto Tempa Rossa;
l’area della raffineria ricade all’interno di un sito di interesse nazionale ai sensi della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e successivo decreto autorizzativo del 10 gennaio 2000 e tra le attività eseguite in passato dal proponente, vi sono la caratterizzazione ambientale del sito, svolta in base ad una maglia 50 metri x 50 metri, sia sulle aree sede delle nuove installazioni che sulle aree di abbanco definitivo delle terre di scavo, i cui risultati sono stati approvati in sede di conferenza di servizi decisoria del 15 settembre 2005 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito della validazione da parte di ARPA-dipartimento di Taranto;
nel parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal CTVIA DVA-2011–0015363 del 24 giugno 2011 è riportato che nella realizzazione dei nuovi serbatoi, dell’impianto recupero vapori, del sistema di raffreddamento e delle relative opere complementari, verrà occupata una porzione di territorio indicativamente pari a circa 50.000 metri quadrati, attualmente inutilizzata e per la costruzione delle opere a terra si prevedono lo svolgimento di diverse attività tra le quali la rimozione della parte superficiale di suolo fino a 150/300 metri di profondità al di sotto del livello del terreno, eseguito con mezzi meccanici (scotico) e lo scavo generale di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, scavi e riporti per la formazione delle piazzole dei serbatoi, per le adiacenti pipeways, per le strade ed i piazzali;
nel sopracitato parere della CTVIA è specificato che il quantitativo di terreno movimentato per le attività on-shore, stimato in circa 666.300 metri cubi, è dovuto principalmente alla scelta progettuale di collocare la base dei nuovi serbatoi di stoccaggio a quota 4,5 metri sul livello del mare, al fine di garantire un’altezza massima delle strutture pari a circa 20,5 metri sul livello del mare ed inoltre si specifica che in alcune delle aree dove verranno realizzate le nuove installazioni sono presenti punti limitati (hot spot), ove è stata individuata la necessità di procedere all’asporto e smaltimento di circa 600 metri cubi di terreno risultato non idoneo per il riutilizzo e si specifica che tali attività dovranno essere prioritarie alla esecuzione degli interventi in questione e si aggiunge: «valutato che gli interventi previsti dal progetto Tempa Rossa non interferiscono con le operazioni di bonifica in atto e da attuare nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto»;
il decreto VIA indica, con la prescrizione di cui all’articolo 1, n. 3, «Aree SIN – i lavori previsti dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree a mare e a terra direttamente interessate, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM 26.2.2003 del MATTM e sulla base di quanto eventualmente specificato e prescritto al riguardo in sede di Conferenza dei Servizi dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Qualora fosse necessaria la bonifica, la procedura in questione si riterrà conclusa – e quindi i lavori potranno essere iniziati – soltanto in presenza di Certificazione di Avvenuta Bonifica da parte dell’Autorità Competente, relativamente alla totalità delle aree oggetto dell’intervento»;
gli esiti dell’integrazione di caratterizzazione effettuata nel 2011 hanno evidenziato un incremento dei quantitativi di terreno contaminato inizialmente previsti, da 650 metri cubi a 30.000 metri cubi e, pertanto, tali volumi rientrano comunque nel computo totale delle terre da movimentare nell’ambito del progetto Tempa Rossa e vanno conseguentemente a ridurre i quantitativi di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), quindi pulite ed idonee per il riutilizzo;
in data 3 aprile 2014 nell’ambito dello stesso progetto «Adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa» in merito al «Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del DM 10 agosto 2012, n. 161» è stata presentata dal proponente istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale e nello studio preliminare ambientale il proponente ha previsto la realizzazione di uno scavo unico per tutta l’area, cioè uno scavo contestuale delle terre contaminate e di quelle non contaminate;
con nota DVA-2014-0019907 del 26 ottobre 2014 la direzione generale per le valutazioni ambientali ha disposto reclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Variante Piano di Gestione terra e rocce da scavo – Raffineria di Taranto, progetto “Tempa Rossa”»;
a detta degli interroganti il parere favorevole espresso con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-573 del 21 ottobre 2011 al «Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa» non è stato inclusivo del reale stato di contaminazione dei suoli;
sono dunque state avanzate due distinte istanze per valutare il «Progetto di adeguamento delle strutture della Raffineria di Taranto per lo stoccaggio la movimentazione del greggio proveniente dal giacimento denominato Tempa Rossa», la prima di valutazione d’impatto ambientale presentata dalla società ENI Spa in data 15 aprile 2010 e una seconda richiesta dello stesso proponente di assoggettabilità a VIA di solo una parte riguardante il medesimo progetto, presentata il 3 aprile 2014, entrambe riconducibili ad un unico programma imprenditoriale, con la evidente conseguenza, a detta degli interroganti che risulta imprescindibile, nell’analisi dell’opera soggetta a VIA, tenere conto dei cosiddetti impatti cumulativi;
l’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce l’impatto ambientale come «l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti»;
la sentenza del TAR Lecce n. 01341/2011 in merito a diverse istanze di valutazione di impatto ambientale riconducibili ad un unico progetto imprenditoriale afferma che: «pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore, l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento»;
la sentenza del Consiglio Stato, sezione V, 16 giugno 2009 , n. 3849 sentenzia che «La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti”»;
sembrerebbe che gli interventi che si effettueranno per il progetto interferiscano con le operazioni di bonifica in atto e da attuare nel sito di interesse nazionale di Taranto;
a detta degli interroganti i decreti emanati dovrebbero essere annullati e si dovrebbe ripetere la valutazione di impatto ambientale in modo che comprenda tutti i fattori espressi nei due distinti procedimenti –:
se il Ministro condivida quanto espresso dagli interroganti in premessa e, se intenda annullare i due provvedimenti di esito favorevole alla valutazione di impatto ambientale predisponendo una nuova valutazione d’impatto ambientale unitaria. (5-03647)