Queste le prime parole dell’ei fu comunicato stampa che annunciava la presentazione del suddetto piano da parte dell’ex assessore all’urbanistica, Francesco Cosa:” E’ stata completata la redazione dell’elaborato Tecnico inerente il Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) del Comune di Taranto. Ad occuparsi del documento è stata la Direzione Urbanistica Edilità che, tramite l’Assessore Francesco Cosa, l’ha presentato questa mattina al Sindaco”. Era appunto il 2 ottobre 2012.
Ci si potrebbe chiedere cosa sia successo nel frattempo: un incendio, non rilevante, ma che ha bruciato tutte le carte? Un furto cartografico per lanciare la nuova moda del ladro di mappe antiche? Un più moderno bug infiltrato che cancella tutti i dati? Nulla che possa immaginare la più fervida fantasia, ma, secondo convincenti ipotesi, solo rilassante attesa, indecisione, paura di cambiare lo status quo.
Perché è importante questo strumento urbanistico? Perché è strategico e tutela i comuni interessati da aziende a rischio d’incidente rilevante. Infatti è proprio il DM 9 maggio 2001 a rendere obbligatorio per tali comuni l’ERIR ritenendolo “parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico” (punto 3.1 Allegato al DM 9 maggio 2001). Di notevole importanza è poi la successiva adozione della variante al piano urbanistico che rende compatibile la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante con gli insediamenti residenziali e l’ambiente. Quindi, di fatto, tale strumento condiziona le scelte urbanistiche e amministrative attraverso le relative modifiche all’assetto del territorio, alle norme di attuazione del PRG e ai regolamenti connessi, vincolando uso e destinazione dei suoli.
Con l’approvazione di tale documento, sovraordinato al Piano Regolatore Generale, in quanto ha lo scopo di evidenziare con obiettività le situazioni di pericolosità e rischio per la popolazione, si potrà avere una visione più dettagliata della situazione attuale rispetto agli insediamenti industriali esistenti e sarà più agevole attuare ogni misura preventiva per poter evitare possibili futuri incidenti. Esso deve contenere, tra l’altro, misure di prevenzione e mitigazione rischi, anche al fine di prevenire il cosiddetto effetto domino.
Una volta approvato l’ERIR, si può valutare come un nuovo progetto futuro, ad esempio Tempa Rossa, potrebbe incidere ulteriormente sulla sicurezza della popolazione, oppure dove è più opportuno ubicare nuovi insediamenti industriali. Quindi l’ERIR andrebbe approvato subito per poter fare queste valutazioni, anche in vista del fatto che ci sarebbe, subito dopo, un periodo transitorio in cui si raccoglierebbero le osservazioni della cittadinanza e dei portatori d’interesse.
Il tema del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose deriva dall’attuazione di Direttive europee, ed essendo l’ultima versione (che sarà operativa a partire dal 1° giugno 2015), ovvero la Seveso III, più restrittiva della precedente in quanto rende più rigorose le norme per l’ispezione degli stabilimenti e introduce una distanza di sicurezza dall’abitato per i nuovi impianti, l’ERIR potrebbe di già comprenderle ed obbligare così i comuni ad adeguare i loro PRG a queste nuove normative e prescrizioni mediante una politica di pianificazione territoriale e urbanistica che tenga conto della necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e le zone di interesse naturale o particolarmente vulnerabili.
Ma, in assenza di variante ai piani coordinamento provinciali e strumenti urbanistici, il compito in materia di rischi di incidenti rilevanti per il rilascio del parere tecnico di controllo dell’urbanizzazione viene assolto dal C.T.R.(Comitato Tecnico Regionale). sulla base delle informazioni fornite dal Gestore (ebbene sì). Ed è proprio questa una delle criticità che presentano le norme derivanti dalle Direttive Seveso.
Infatti, la limitazione della verifica di compatibilità alle sole aree di danno non tiene conto di fattori quali l’incertezza dei modelli, la variabilità dei fenomeni meteorologici, la possibilità di eventi non previsti, effetti comunque indotti dal trasporto di merci pericolose in transito da e verso l’azienda, nonché della mancanza di un’istruttoria compiuta dall’autorità pubblica per gli stabilimenti soggetti ai soli articoli 6 e 7 del d.lgs.334/99. Tant’è che, proprio per quest’anomalia, il CTR ha concesso il nulla osta di fattibilità al Progetto Tempa Rossa, dato che ha dovuto attenersi ai dati rilasciati dal Gestore. Ecco perché si rende assolutamente necessario adottare al più presto questo nuovo strumento di pianificazione, l’ERIR, per un Comune come il nostro interessato direttamente da stabilimenti “Seveso”, per integrare la cultura del rischio industriale direttamente nella formazione dei piani regolatori comunali.
MOVIMENTO STOP TEMPA ROSSA
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