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Parco eolico, Comune di Taranto sconfitto

TARANTO – Non era scontato, ma quasi. Il Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avvocati da Maddalena Cotimbo e Filiberto Morelli, ha perso il ricorso presentato al Tar di Lecce contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei confronti della Beleolico Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sticchi Damiani, per l’annullamento del provvedimento n.1 del 27.06.2013, pubblicato nella G.U. n.82 del 13.07.2013, con cui il Dirigente della Direzione Generale Porti ha autorizzato la Beleolico srl a costruire ed esercire un impianto di produzione di energia alimentato da fonte eolica in Mar Grande nella rada esterna del porto di Taranto. L’udienza si è svolta lo scorso 19 febbraio.

Il ricorso, nel merito, è stato giudicato infondato in tutti i punti. Vediamo perché. Il primo motivo con cui il Comune aveva motivato il ricorso, si basava sulla presunta violazione dell’art. 12 del decreto legislativo n.387/03, “per essere il provvedimento finale adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), in luogo della Regione, asseritamente competente in relazione agli impianti c.d. near-shore, quale quello progettato dalla Beleolico Srl”.

In realtà, i giudici del Tar di Lecce ricordano che se è vero che ai sensi dell’art. 12 comma 3 d. lgs. n. 387/03 “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione”, è altrettanto vero che il citato articolo prosegue ricordando che “per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Alla luce di tale norma, esistono due sole tipologie di impianti: quelli sul terraferma (on-shore) e quelli in mare (off-shore), non importa a quante miglia dalla costa. Nessun referente normativo parla invece di una terza tipologia di impianti, il “near-shore”, quali quelli ipotizzati dal Comune. In particolare, nessun rilievo assume la circostanza che l’impianto prevede la realizzazione di cavidotti, oltre che sul fondale marino, anche sulla terraferma. Ciò in quanto il legislatore ha espressamente previsto che l’autorizzazione unica riguarda sia la costruzione e l’esercizio degli impianti, e sia “le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi”.

Il Comune di Taranto nel suo ricorso aveva anche addotto l’illegittimità del provvedimento, in quanto emesso “sul falso presupposto dell’acquisizione per silentium dell’autorizzazione da parte della Provincia di Taranto, nonché in violazione delle regole che presiedono al corretto funzionamento della conferenza di servizi”. Ma come ricordato già su queste colonne, la Provincia di Taranto, competente in materia di rilascio di autorizzazione per “l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte” (secondo quanto previsto dall’art. 109 del Codice dell’Ambiente in base all’art. 8 della legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007), non ha rilasciato “espressamente tale autorizzazione né espresso il suo dissenso”; né si è presentata alla Conferenza dei Servizi dello scorso 10 giugno, né ha inviato alcuna documentazione: per questo motivo lo scorso giugno il ministero dell’Ambiente, pur non ritenendo ammissibile in materia ambientale la regola del “silenzio-assenso”, il 3 giugno scorso comunicò alla Provincia le modalità di rilascio dell’autorizzazione concessa alla Beleolico, pur sostenendo in Conferenza dei Servizi che “l’autorizzazione alla realizzazione del parco eolico sia subordinata all’autorizzazione della Provincia o che comunque detta autorizzazione avvenga prima dell’inizio dei lavori”. I giudici del Tar di Lecce specificano infatti che “l’autorizzazione della Provincia è stata acquisita per silentium, dovendo l’iter istruttorio ritenersi esaurito a seguito dei suddetti chiarimenti ottenuti dalla Provincia (nei mesi precedenti), e dell’assenza di ulteriori determinazioni – istruttorie o di merito – da parte di quest’ultima”. Inoltre, secondo quanto previsto dalla legge, dopo la Conferenza dei Servizi dello scorso 10 giugno e prima dell’emanazione del provvedimento definitivo (che per legge arriva 10 giorno dopo la conclusione della Cds), vi erano altri sette giorni di tempo per presentare la propria autorizzazione (come ha fatto la Terna Spa). Ma i giudici del Tar evidenziano laconicamente come la Provincia “è rimasta silente anche durante tale periodo”.

Respinto anche il rilievo secondo il quale l’autorizzazione doveva essere preceduta dalla caratterizzazione fisico-chimico-tossicologica del progetto, ricadendo quest’ultimo, in una parte periferica, in area SIN. Il decreto VIA n. 391/12, di compatibilità ambientale del progetto in esame, si esprime sul punto nei termini seguenti: “in sede di presentazione del progetto esecutivo il proponente dovrà fornire al MATTM caratterizzazione fisico, chimico e tossicologica”. Il decreto in questione ha tenuto distinta la fase del procedimento relativa all’autorizzazione unica, nell’ambito della quale è stata acquisita la VIA, dalla ulteriore fase attinente alla caratterizzazione dell’area inclusa nel SIN, caratterizzazione ascritta alla fase esecutiva, successiva al rilascio dell’Autorizzazione Unica. “All’evidenza – scrivono ancora i giudici -, la caratterizzazione dell’area in esame è stata prevista in sede di progettazione esecutiva, e pertanto in un momento cronologicamente successivo al rilascio sia delle sub-autorizzazioni”.

Infondato anche il punto in cui il Comune giudica illegittimo il provvedimento “per omesso coinvolgimento, all’interno della conferenza di servizi, del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara”. In coinvolgimento deriverebbe, secondo il Comune, dall’attraversamento del cavidotto nel canale di bonifica Stornara, “mediante l’ancoraggio di un tubo aereo sull’impalcato di valle di un ponte in cemento armato, allo stato in condizioni di insicurezza idraulica”. L’ok al progetto, ricordano i giudici del Tar, è stato dato anche a seguito di prescrizioni su questo punto. Come si rileva da modelli fotografici inoltre il manufatto “non può che essere il ponte, al quale ancorare il tubo aereo in esame. E poiché l’ancoraggio al ponte non determina alcun tipo di interferenza con il canale della Stornara, non era necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte del Consorzio, non avendo quest’ultimo né la proprietà né la gestione di detto ponte, di proprietà, viceversa, della Provincia”.

Rigettato anche l’ultimo punto del ricorso del Comune, in merito alle “posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi, stante l’asserito dissenso espresso da Terna s.p.a, Capitaneria di Porto e RFI s.p.a.”. In realtà dal verbale della Conferenza dei Servizi del 10 giugno scorso, emerge che la Capitanerie di Porto “ha unicamente sottolineato la necessità di individuare una nuova area da destinare all’ancoraggio delle unità navali mercantili”. Per la Terna Spa invece “la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuale future modifiche che Terna si riserva di chiedere in sede di progettazione esecutiva”, vale a dire in un momento cronologicamente successivo al rilascio dell’Autorizzazione Unica. La RFI (Rete Ferroviaria Italiana SpA azienda partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato) invece, in una nota del 3.6.2013 affermava che: “questa Direzione esprime il proprio parere favorevole di fattibilità di massima, per quanto di competenza”. Il ricorso, dunque, è stato respinto su tutta la linea. Con il Comune di Taranto condannato anche al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti, “che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 1.500 per onorario, oltre IVA”.

Gianmario Leone (TarantoOggi, 12.03.2014)

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