Si noti che:
1) Negli ingrandimenti delle foto allegate che riguardano alcune aree della discarica in oggetto, si rileverebbero dei “punti critici” che sottoponiamo alla vostra attenzione per eventuali approfondimenti. Infatti, sembrerebbe che nel “punto “X”, evidenziato nelle foto “A” e A/bis”, sia stato realizzato uno scarico a cui, sembrerebbe abbiano avuto accesso dei mezzi pesanti gommati (sono visibili, infatti, i segni dei pneumatici che lasciano pensare all’utilizzo di tale punto, quale recapito finale di rifiuti liquidi o fanghi di colore bruno di cui ignoriamo la tipologia)
2) Nel punto “Y” delle foto “B” e “B/bis” si evincerebbe, invece, che più a sud nella discarica in oggetto sia stata creata un’area di convogliamento di fanghi che, ci chiediamo, se sia stata isolata con il suolo ed il sottosuolo. In particolare, facendo un raffronto tra le foto estratte dal satellite di Google, con quelle del satellite della Microsoft (temporalmente precedente), si evince che sia stata realizzata un’area “sospetta” che non ci pare rientrare in quella delle vasche di discarica destinate alla gestione operativa dei rifiuti
3) Nella foto C e C/bis, invece, si può notare un’altra area che potrebbe essere oggetto di attenzione. Si noti uno stoccaggio di materiale metallico, verosimilmente fusti: ci chiediamo se esso risulta essere stato realizzato per categorie omogenee, nel rispetto delle norme tecniche di deposito. E fatto ancor più interesante potrebbe essere quello di sapere se quei fusti contengano o abbiano contenuto sostanze pericolose.
Tutto quanto esposto potrebbe essere interpretato come violazione delle disposizioni normative di cui all’All.2 del Dlgs 3603 e degli artt.256 e 137 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. Si ricordi che le attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in discariche non autorizzate, nonché di recupero di rifiuti e di gestione di sottoprodotti, qualificate dall’Autorità Giudiziaria quali “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, hanno determinato il sequestro per equivalente della società Riva Fire, a causa delle gravi violazioni di cui agli artt. 208, 256 c. 1, 259 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 10 c. 3, e 14 del D.Lgs. n. 36/03.
E’ degno di nota il fatto che nelle vicinanze della predetta discarica si svolgono attività di coltivazione. I dati oggetto dell’esposto del Fondo Antidiossina verranno comunicati, in data odierna, da Antonia Battaglia alla Commissione ed al Parlamento europei che svolgono indagini sulla questione nell’ambito dell’infrazione in corso. L’infrazione lanciata dalla Commissione Europea, il 26 settembre 2013, ha aperto una procedura contro l’Italia per violazione di diritto europeo in materia ambientale sulla questione ILVA: la Commissione é nella fase di valutazione attenta dell’evoluzione della situazione a Taranto. La procedura di infrazione aperta dalla Commissione é nata in seguito alle denunce e all’azione di PeaceLink e del Fondo Antidiossina che hanno portato a Bruxelles la realtà di cio’ che accadeva e continua ad accadere a Taranto.
Fabio Matacchiera (presidente Fondo Antidiosina Taranto)
Antonia Battaglia
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