Ilva, è ufficiale: Bruxelles avvia azione contro Italia: “E’ inadempiente”

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3505_pigiilva01Ora è ufficiale: Bruxelles ha deciso di avviare un’azione contro l’Italia per l’Ilva di Taranto. La Commissione “ha accertato” che Roma non garantisce che l’Ilva rispetti le prescrizioni Ue sulle emissioni industriali, con gravi conseguenze per salute e ambiente. Roma è ritenuta “inadempiente” anche sulla norma per la responsabilità  ambientale.

Oltre al mancato rispetto della direttiva Ipcc, con il conseguente inquinamento, “risulta che le autorità  italiane non abbiano assicurato che il gestore dell’impianto Ilva Taranto prendesse le necessarie misure correttive o che sostenesse il costo di queste misure per affrontare il danno che è già stato prodotto”. La Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora, concedendole due mesi per rispondere. LINKhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-866_it.htm

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La procedura di infrazione è un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e 259 TFUE, volto a sanzionare gli Stati membri dell’Unione Europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Oggetto di tale procedura è la violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione europea, intendendosi per Stato membro lo Stato-organizzazione, comprensivo quindi di ogni sua articolazione anche non facente parte dell’esecutivo.

La fase pre-contenziosa è di competenza della Commissione europea, che può avviarla d’ufficio (art. 258 TFUE), ovvero su richiesta di qualsiasi altro Stato membro (art. 259 TFUE); non è escluso, tuttavia, che l’impulso possa provenire da un’interrogazione parlamentare presentata al Parlamento europeo da un deputato, ovvero da una denuncia di privati cittadini.

In via preliminare, quindi, la Commissione, ove rilevi l’effettiva violazione di una norma di diritto dell’Unione europea, concede allo Stato membro sottoposto alla procedura un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni circa gli addebiti mossi, tramite l’invio di una lettera di messa in mora (o lettera di contestazione). Laddove lo Stato interessato non risponda entro i termini, ovvero non fornisca chiarimenti soddisfacenti, la Commissione emette un parere motivato con cui opera una formale diffida ad adempiere nei confronti dello Stato sottoposto alla procedura.

Fase giurisdizionale o contenziosa

Qualora lo Stato in causa non si conformi al parere nel termine fissato dalla Commissione, questa, ovvero lo Stato membro che abbia eventualmente avviato la procedura, sono legittimati a proporre ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Se la Corte decide riconoscendo la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato ritenuto inadempiente, quest’ultimo ha l’obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione accertata. Se poi la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza emessa dalla Corte comporta, allora può dar corso ad una ulteriore procedura di infrazione e ad un nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte per l’esecuzione della sentenza, chiedendo il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. In questo caso, con le modifiche apportate ai trattati dal trattato di Lisbona, non è necessario un secondo parere motivato.

Le sanzioni pecuniarie per l’esecuzione delle sentenze rese al termine di una procedura di infrazione sono state fissate dalla Commissione con la Comunicazione SEC 2005 n. 1658. La sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, a seconda della gravità dell’infrazione a monte.

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