Al momento, però, la strada sembra segnata. Anche gli ultimi tentativi messi in atto dal governo italiano per evitare questo imbarazzante epilogo sarebbero caduti nel vuoto, a conferma del fatto che in questa storia, le autorità nazionali non hanno certo brillato per tempestività, né per efficienza in merito ai chiarimenti da fornire a Bruxelles. Questa mattina ne abbiamo parlato con Arianna Spessotto, deputato del M5S, che il 7 agosto, nel corso di un question time, aveva chiesto al ministro degli Affari Europei Moavero Milanesi, chiarimenti sull’ultima risposta che l’Italia avrebbe dovuto fornire alla Commissione Europea entro il 29 luglio. Una risposta su cui si era posata un’irritante coltre di silenzio.
Il ministro aveva spiegato che due comunicazioni – una del ministero dell’Ambiente, l’altra del commissario straordinario dell’Ilva Enrico Bondi – erano state trasmesse all’Europa il 30 luglio. Oggi appare evidente che le risposte delle autorità italiane, oltre ad arrivare in ritardo, sono state ritenute anche insoddisfacenti. Da qui, l’imminente varo di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Inoltre, lascia perplessi la mancanza di trasparenza in merito agli ultimi sviluppi della vicenda. Di queste risposte non c’è traccia neanche sul sito del garante Aia, dove la pubblicazione della corrispondenza tra Italia e Europa (avviata nel marzo del 2012) si ferma all’8 luglio con la richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione europea.
Insomma, il Dipartimento italiano delle Politiche europee rimetteva tutto nelle mani di Bruxelles. Dinanzi a questa comunicazione, la Spessotto ha ritenuto di rivolgersi direttamente alla Commissione Europea, in data 30 agosto. La risposta della Direzione Generale Ambiente è arrivata il 13 settembre: “I documenti richiesti, essendo relativi ad un’investigazione ancora in corso, sono coperti dall’eccezione prevista dall’articolo 4, comma 2, del Regolamento 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”. Nulla di fatto, quindi.
Il motivo per cui questi atti vengono tenuti sotto “coperta” è spiegato nella stessa comunicazione giunta da Bruxelles: “Ritengo che la diffusione dei documenti richiesti comprometterebbe il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro, nonché l’obiettivo di trovare una soluzione al caso prima che lo stesso sia portato dinanzi alla Corte di Giustizia”. La Spessotto, però, non si è data per vinta. “Il 16 settembre abbiamo inviato una seconda richiesta di accesso agli atti, che ha avuto come destinatario il segretario generale della Commissione Europea – ha spiegato a InchiostroVerde il deputato del M5S -stavolta ci siamo appellati anche al regolamento CE n. 1367/2006, il quale sancisce il diritto alle informazioni ambientali quale patrimonio di conoscenza di chiunque. L’art. 6 prescrive che, allorquando si configuri l’ipotesi di emissioni tossiche nell’ambiente, l’interesse pubblico alla divulgazione sia sempre prevalente”.
Ora Bruxelles ha trenta giorni per rispondere a quest’ultima richiesta della Spessotto. Da domani, però, il quadrò sarà sicuramente più definito. La quasi certa apertura della procedura d’infrazione a carico dell’Italia, rappresenterà l’ennesimo marchio di “inaffidabilità” di un Paese che ha sempre gestito questa straordinaria emergenza ambientale e sanitaria come un affare di pochi, con troppe complicità a livello politico e sindacale. Se non ci fosse da indignarsi, verrebbe quasi da sorridere nel leggere il commento del presidente della Regione Nichi Vendola: “L’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia da parte dell’Ue per la vicenda Ilva è un atto emblematico ed una condanna dell’omertà che ha accompagnato lo sviluppo industriale degli ultimi decenni in Italia. Mette angoscia la sottovalutazione degli inquinanti che è stata fatta – ha aggiunto Vendola – e che sono stati considerati “fisiologici”. Solo la Regione Puglia ha provato ad aprire un varco. La verità comincia a venire fuori, per tutta l’Italia”. Proprio nessuna autocritica governatore?
Alessandra Congedo (InchiostroVerde)
L’ITER
Ciascuno Stato membro è responsabile dell’applicazione del diritto dell’Unione nel suo ordinamento interno (recepimento delle direttive entro il termine stabilito, conformità e corretta applicazione delle disposizioni nazionali). I trattati assegnano alla Commissione europea il compito di assicurare la corretta applicazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, se uno Stato membro manca ai suoi obblighi, la Commissione europea dispone del potere, previsto agli articoli 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 106a del trattato CEEA, di ingiungere allo Stato membro di porre fine all’infrazione e, se questo non accade, di adire la Corte di giustizia (ricorso per inadempimento).
Per inadempimento si intende la violazione da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal diritto dell’Unione. L’inadempimento può essere costituito da un’azione o da un’omissione. Si considera che il diritto dell’Unione sia stato violato dallo Stato membro, quale che sia l’amministrazione – centrale, regionale o locale – responsabile dell’inadempimento. Prima di presentare un ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia, la Commissione europea avvia un procedimento amministrativo detto “procedimento d’infrazione”, ossia un procedimento precontenzioso. Nella fase precontenziosa si tenta di indurre lo Stato membro a mettersi volontariamente in regola con il diritto dell’Unione.
La fase precontenziosa si articola in più tappe e può essere preceduta da una fase di indagine o di esame, specie quando il procedimento d’infrazione è stato avviato a seguito di una denuncia. La prima tappa della fase precontenziosa è costituita dalla messa in mora: la Commissione invita lo Stato membro a comunicarle, entro un termine prefissato, le sue osservazioni sul problema di applicazione del diritto dell’Unione riscontrato.
La seconda tappa è costituita dal parere motivato, nel quale la Commissione esprime il suo punto di vista sull’infrazione e crea i presupposti per un eventuale ricorso per inadempimento, chiedendo allo Stato membro di porre fine all’infrazione entro un dato termine. Il parere motivato deve esporre in modo logico e dettagliato i motivi che hanno determinato il convincimento della Commissione europea che lo Stato membro abbia mancato agli obblighi ad esso incombenti in virtù del trattato.
La presentazione di un ricorso alla Corte di giustizia apre la fase contenziosa. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia stessa, la Commissione europea dispone di un potere discrezionale in materia di avvio del procedimento d’infrazione e di presentazione di un ricorso, anche per quanto riguarda la scelta del momento in cui adire la Corte.
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm
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