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Ilva, azione risarcitoria: nota del Comune di Taranto

TARANTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comune sull’azione risarcitoria nei confronti dell’Ilva.

Si precisa che questa Amministrazione ha affidato incarico per la promozione del complesso giudizio risarcitorio, da introdurre nei confronti dei soggetti responsabili dell’inquinamento derivante dallo stabilimento ILVA di Taranto, ad avvocati esterni, esperti in materia e di fiducia dell’Ente. I predetti legali, ed in particolare gli avvocati Moretti e Dimito, nominati dopo la revoca dell’incarico all’Avv. Miraglia, esaminata con tempestività la documentazione messa a loro disposizione, hanno richiesto che questa fosse integrata, ed a tanto il Comune di Taranto ha provveduto con coinvolgimento di tutte le direzioni interessate.

E’ stata quindi consigliata dai legali, e condivisa dall’Ente, la proposizione di un procedimento di istruzione preventiva, basato sul rischio che l’impianto ILVA potesse a breve interrompere la produzione, ovvero ridurla in modo significativo, così impedendo le indagini relative alla quantità e qualità delle emissioni inquinanti provenienti dal predetto stabilimento. Il ricorso è stato depositato e trattato in poche settimane, con la partecipazione di ILVA S.p.A. e di Riva FIRE S.p.A., e la contumacia di Riva Emilio e Capogrosso Luigi.

Con provvedimento del 9 luglio scorso, il Giudice Unico del Tribunale di Taranto ha ritenuto che non sussiste il requisito dell’urgenza per ricorrere allo strumento processuale dell’accertamento tecnico preventivo, motivando tale decisione sul presupposto che il Comune avrebbe già depositato agli atti di causa documentazione da esso giudice ritenuta utilizzabile nel futuro giudizio di merito risarcitorio con valore di prova circa la natura, qualità e quantità delle emissioni provenienti dallo stabilimento Ilva, tra cui la Relazione di sintesi dell’Arpa Puglia in data 15.7.2008, la Valutazione del Danno Sanitario redatta dall’Arpa Puglia in data 30.5.2013 e le perizie, chimica ed epidemiologica, disposte d’ufficio dal GIP del Tribunale di Taranto nel procedimento penale n. 938/2010 RGNR.

Infatti la motivazione del rigetto del Giudice del procedimento rappresenta un importante precedente sulla valutazione sotto il profilo probatorio, nell’ambito del giudizio risarcitorio da promuoversi, della documentazione in possesso del Comune di Taranto. E’ importante sottolineare e ribadire che il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo costituisce atto idoneo alla “interruzione della prescrizione”, con la conseguenza che nessun detrimento potrà venire al Comune di Taranto per l’instaurazione del procedimento in questione neppure sotto tale profilo.

In ogni caso, nella fattispecie si verte in una ipotesi di reato (disastro doloso), che come contestato nel procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, comporta sia in sede penale, che in sede civile, una prescrizione molto più lunga (sino a 14 anni) di quella quinquennale prevista per il diritto risarcitorio in sede civile.

Il Comune di Taranto, come dimostrano gli atti del procedimento, ha anticipato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo la promozione di una azione risarcitoria per tutti i danni (dettagliatamente descritti e documentati) che aveva la legittimazione per richiedere (come detto interrompendo ogni termine prescrizionale), nessuno escluso, ed ha prudentemente ed a massima tutela dei diritti della comunità dei propri cittadini, richiesto che l’accertamento dei fatti (emissioni inquinanti e nesso di causalità) fosse anticipato rispetto al giudizio, proprio in ragione della urgenza connessa ai rischi di chiusura dello stabilimento, o comunque di riduzione della produzione e mutazione dei luoghi connessi all’adempimento alle prescrizioni Aia.

Il giudizio di merito che sarà introdotto al più presto, non appena sarà integrata l’ulteriore documentazione richiesta dai difensori dell’Ente (in ordine alla quale sono stati interessati tutti gli uffici competenti), terrà conto del contenuto della citata ordinanza sul valore di prova della documentazione prodotta e potrà essere istruito con maggiore completezza, proprio in ragione degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo. E ciò, si ripete, senza che si sia perso un solo giorno ai fini della prescrizione e potendo usufruire del precedente relativo alla valutazione come mezzo di prova in sede civile della documentazione probatoria assunta in altra sede.

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