Ilva, ok a discarica e prestiti
TARANTO – Nel pacchetto di provvedimenti sulla Pubblica amministrazione che ha avuto il via libera dal Consiglio dei ministri nella tarda serata di ieri, c’è come previsto l’articolo riguardante le famose “imprese di interesse strategico nazionale”, in cui viene fatto specifico riferimento all’Ilva e alla produzione dei rifiuti di cui si autorizza lo smaltimento nell’area dello stabilimento “nel rispetto dell’ambiente e della salute”. Come “sempre” del resto. Per attuare l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) – si affrettano a spiegare dal ministero dell’Ambiente – “è, infatti, prevista la produzione di rilevanti quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi che devono essere smaltiti in tempi rapidi in impianti idonei”.
Quindi, gioco forza, è urgente disporre delle discariche (il riferimento alla famosa “Mater Gratiae” è tutt’altro che implicito) “per le quali è già stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale – e fra questi ci sono alcuni siti compresi nel perimetro dello stabilimento Ilva di Taranto – ma il cui iter autorizzativo non è stato ancora definito”. Una soluzione, quest’ultima, caldeggiata anche dallo stesso Bondi, che scongiura la ricerca di siti esterni per lo smaltimento dei rifiuti, che richiederebbe tempi lunghi e costi molto elevati che “sottrarrebbero risorse ad altri interventi ambientali”.
Il ricatto è tutt’altro che celato: o si procede su questa strada, oppure i costi aggiuntivi saranno sottratti dal 1,8 miliardi di euro, la spesa prevista dal commissario dell’Ilva, Enrico Bondi, per attuare entro agosto del 2016 tutte le prescrizioni presenti nell’AIA. Del resto, la controprova è data dal fatto che la disposizione approvata ieri dal Consiglio dei ministri, non comporterà oneri per la finanza pubblica in quanto le spese inerenti la costruzione e gestione delle discariche in questione sono già a carico dell’Ilva Spa in qualità di gestore delle medesime. Sulle discariche del siderurgico tarantino, sul loro impatto ambientale (in particolar modo sulla falda superficiale e profonda), ce ne siamo occupati nel corso degli anni (in particolar modo nel 2011 e nel febbraio del 2012): domani torneremo sull’argomento ripercorrendo, ancora una volta documenti alla mano, le varie tappe di questa storia.
Questo perché nel provvedimento di ieri sono presenti anche altre norme, che riguardano contratti, responsabilità e finanziamenti: il commissario straordinario potrà sciogliersi dai contratti di fornitura in corso se incompatibili con l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), esclusi – fra gli altri – i rapporti di lavoro subordinato; la disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato sarà estesa ai soggetti delegati; infine, i finanziamenti a favore dell’Ilva, in qualsiasi forma effettuati, anche da società controllanti o sottoposte a comune controllo, sono prededucibili. Attenzione: perché quest’ultimo aspetto è tutt’altro che secondario e merita un chiarimento, specialmente per i cittadini, a cui sin troppo spesso i mass media locali e nazionali danno notizie senza spiegazione alcuna, credendoli tutti onniscienti.
Per quanto riguarda infatti i prestiti di natura finanziaria, importanti ritocchi furono apportati dalla legge di conversione del Dl sviluppo alla Legge fallimentare, in tema di prededucibilità dei crediti da finanziamento nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nell’agosto dello scorso anno da parte del governo tecnico guidato da Mario Monti (la tematica regolata dall’articolo 182-quater della Legge fallimentare e prima non modificata dal decreto). Se nella versione originaria della norma, la prededucibilità spettava “ai soli crediti derivanti da finanziamenti concessi all’impresa in difficoltà da banche e intermediari finanziari iscritti agli albi di cui all’articolo 106 e 107 del Tub”, dopo le modifiche apportate un anno addietro, “la prededucibilità spetta a qualsiasi soggetto che abbia erogato finanziamenti all’impresa in difficoltà, sempre che i fondi siano stati concessi “in esecuzione” di concordati preventivi o di accordi di ristrutturazione ovvero “in funzione” della presentazione delle domande di concordato o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione”.
Ed è un dato di fatto che i quasi due miliardi che Bondi vuole investire per l’applicazione dell’AIA arriveranno da un prestito finanziario, concesso da un gruppo di banche (Intesa San Paolo e Gruppo Ubi, le più esposte nei confronti di Ilva per i debiti contratti negli anni passati, e Banca Leonardo) e dalla BEI (Banca Europea degli Investimenti). La legge di conversione modificò anche il terzo comma dell’articolo 182-quater, disponendo che sono prededucibili anche i cosiddetti “finanziamenti-ponte concessi dai soci”, cioè “i fondi erogati dai soci del debitore per consentire a quest’ultimo di presentare la domanda di concordato o il ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione”. La legge ha, inoltre, chiarito che la prededucibilità spetta anche “ai finanziamenti di soggetti che abbiano acquistato la qualità di socio del debitore in esecuzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo”.
Le modifiche apportate servirono anche a livellare la legge con l’articolo 182-quinquies della “Legge fallimentare in tema di finanziamento e continuità aziendale”. Ai sensi di quest’ultima “viene riconosciuta al debitore la facoltà di richiedere al tribunale – in pendenza dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o a seguito del deposito dell’istanza volta a ottenere la cosiddetta moratoria anticipata – di essere autorizzato a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili e a garantire il rimborso di tale esposizione, se ciò sia consentito dal giudice, mediante la costituzione di pegni o di ipoteche”. Per ottenere la quale il debitore è tenuto a depositare un’istanza corredata con un’attestazione, rilasciata da un professionista del campo, con la quale venga certificato (sulla base di una preventiva verifica del fabbisogno finanziario dell’impresa) che il ricorso all’ulteriore indebitamento “sia effettivamente funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori”.
In ultimo, la legge di conversione modificò l’art. 217-bis della Legge fallimentare, prevedendo “che ai finanziamenti concessi all’impresa in difficoltà a norma del predetto articolo 182-quinquies della stessa legge non si applicano le disposizioni dettate in tema di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta”. E’ bene che tutti iniziamo ad abituarci a questi nuovi linguaggi. Enrico Bondi non fu chiamato a caso dal gruppo Riva come consulente prima e ad poi. E non è stato confermato dallo Stato per puro capriccio. Questo è il campo in cui il super manager 84enne si muove da sempre. Prestiti, debiti, finanziamenti, banche, nuovi soci e fallimenti prossimi o futuri, riguarderanno l’Ilva nei prossimi anni molti più che, ahinoi, l’attuazione delle prescrizioni AIA. E il rispetto dell’ambiente e della salute.
Gianmario Leone (TarantoOggi, 27.08.2013)