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Tempa Rossa, nel Decreto del Fare un regalo ad Eni?

TARANTO – E’ davvero sorprendente come certe menti raffinate siano sempre all’opera. Soprattutto quando c’è da individuare scorciatoie ed escamotage utili per facilitare la vita dei colossi industriali. In questo caso parliamo di Eni e del progetto Tempa Rossa che prevede il trasporto del greggio lucano e lo stoccaggio nella Raffineria di Taranto. Ma veniamo ai fatti. Ci risulta che nel corso della Conferenza dei Servizi relativa alle bonifiche del Sin di Taranto, tenuta la settimana scorsa al ministero  dell’Ambiente, il punto all’ordine del giorno relativo a tale progetto, sia stato rinviato perché mancava un’autorizzazione relativa alla gestione di 300.000 mc di rifiuti (terreni derivanti dallo scavo per la realizzazione di due mega serbatoi).

Autorizzazione che doveva essere rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Taranto, protagonista in questi mesi di una vita alquanto tribolata (l’arresto del presidente Florido nell’ambito dell’inchiesta “Ambiente Svenduto”, le sue dimissioni e il conseguente commissariamento dell’ente). A quanto pare, però, il problema viene superato in tempi record e in maniera del tutto “eccezionale”: i 300.000 metri cubi non saranno più trattati come rifiuti.

L’asso nella manica, o la singolare coincidenza favorevole al progetto, è rappresentato dall’art. 41 bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo), inserito dalle commissioni lo scorso 17 luglio nel decreto n.69 del 2013, meglio conosciuto come “decreto del Fare” (in allegato). Provvedimento su cui ieri il Governo Letta ha incassato la fiducia. Insomma, sembra di assistere all’ennesima furbata a favore dei soliti noti che avranno meno vincoli per raggiungere i loro obiettivi.

Alessandra Congedo per InchiostroVerde

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

DL fare – testo approvato dalle commissioni il 22 Luglio e sottoposto alla fiducia in data 24 Luglio (oggi)

………………………………………………..

ARTICOLO 41-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte

salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità  destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività  di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità  alla vigente disciplina urbanistica e igienicosanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta

giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è  accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto.

6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

184-bis. Sottoprodotto

(articolo introdotto dall’art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà  utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità  a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(comma aggiunto dall’art. 41, comma 2, decreto-legge n. 69 del 2013)


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