Tale articolo specifica al punto 9 che in caso di inosservanza delle prescrizioni e di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente, sussistono le condizioni per revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività produttiva.L’Ilva infatti oltre a non aver rispettato i tempi previsti dalle prescrizioni contenute nella prima fase dell’applicazione dell’AIA, e poi nella fase successiva, rappresenta ancora un reale ed attualepericolo per la salute pubblica.
Ciò è stato dimostrato dalla perizia chimico-ambientale disposta dal gip Todisco, ulteriormente avvalorata dalla perizia epidemiologica e dai risultati emersi con lo stidio SENTIERI, dati ufficializzati dall’ex Ministro della Salute Balduzzi. Sebbene la legge 231/2012, preveda in primis sanzioni pecuniarie, il comitato fece presente al garante del governo che tali provvedimenti sarebbero stati non risolutivi e del tutto inefficaci al fine di salvaguardare il diritto alla vita e alla salute dei cittadini di Taranto e provincia e deglioperai.
Si precisa, altresì, che Ilva S.p.A. ha chiesto proroghe per interventi che, per espressa disposizione giudiziale e provvedimentale, avrebbero dovuto essere attuate sin ‘da subito’ a partire dalla data della pubblicazione del decreto di riesame, proprio in forza delle improcrastinabili necessità di tutela della salute pubblica legate all’accertata emergenza sanitaria in atto sul territorio tarantino.
-In data 12 marzo 2013, lo stesso ente di controllo ISPRA ha provveduto ad inviare a mezzo fax al Ministero dell’Ambiente una dettagliata relazione dalla quale emergevano numerose criticità riguardanti lo stato di attuazione delle prescrizioni A.I.A. relative al primo trimestre.
-A tutt’oggi la situazione resta gravissima e le numerose inadempienze dell’Ilva sono state accertate da Enti di controllo e da istituzioni.
Tali violazioni assumono, per di più, maggiore gravità se rapportate tanto al contesto fattuale in cui sono state e sono tutt’ora perpetrate (procedimento penale per disastro ambientale e conclamata emergenza sanitaria), quanto a quello normativo di riferimento: si pensi, anche per una maggiore chiarezza espositiva, a quanto disposto dall’art. 29-decies d. lgs n. 128/2010 (in tutti i suoi commi, in particolare al comma 9 in tema di revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale). In particolare:
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
Si fa presente che provvedimenti quali ‘diffida’, ‘diffida e sospensione’ e ‘revoca con chiusura degli impianti’ non sono provvedimenti da attuare in maniera consequenziale ma, in seguito alla valutazione della gravità delle infrazioni, l’Autorità competente decide di applicare il provvedimento più adeguato alle conseguenze che esse comportino.
Nel caso dello stabilimento Ilva S.p.A. la situazione di emergenza sanitaria conclamata non può essere risolta con il commissariamento dell’azienda che non fa altro che procrastinare interventi immediati ed efficaci a tutela della salute pubblica. Il solo provvedimento da applicare è la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale, e quindi l’applicazione della normativa vigente.
La normativa A.I.A. resta comunque vigente. L’Ilva ha commesso reiterate violazion ie l’autorità competente, che questo comitato individua nel Ministero dell’Ambiente e quindi negli organi istituzionali, devono attuare la revoca del provvedimento anche in applicazione d quanto disposto dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani di cui agli articoli n. 2 (nella parte in cui dispone che “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.
Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”), n. 8(nella parte in cui dispone che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio”). Nondimeno, in virtù del principio di precauzione di cui all’articolo 191 del Trattato di Lisbona (ex art.174 del TCE) che stabilisce che la mancanza dicertezza allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento non può giustificare il fatto che lo Stato ritardi l’adozione di misure effettive e proporzionate volte a prevenire il rischio di danni gravi e irreversibili all’ambiente.In data 20 maggio 2013, il Comitato Legamjonici è stato convocato, insieme ad altre associazioni, presso il Ministero dell’Ambiente a Roma.
L’obiettivo dell’incontro era l’acquisizione da parte del neo Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando di informazioni atte a comprendere il quadro della situazione per risolvere l’emergenza sanitaria in atto a Taranto. In quella occasione la dott.ssa Daniela Spera, responsabile del Comitato, tenne a sottolineare che sussistevano guà le condizioni per la revoca dell’AIA in applicazione dell’ art.29-decies, punto 9, del testo unico ambientale (nella parte che riguarda la normativa AIA) a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni AIA da parte dell’azienda. Fu spiegato al Ministro, infatti, che la decisione di revocare l’autorizzazione non era consequenziale a provvedimenti precedenti (diffida, diffida e sospensione) ma era una scelta dettata dalla gravità delle infrazioni in atto. Infrazioni che mettevano ancora in pericolo la salute dei cittadini. Si chiedeva inoltre al Ministro come mai le autorità competenti ancora non avessero applicato quell’articolo di legge.
Il Ministro dichiaro’ che si sarebbe occupato di questo aspetto dopo aver contattato gli Enti di controllo che lo avrebbero istruito sulla gravità delle infrazioni.Il risultato è stato il seguente. Il Governo ha proposto il commissariamento come deroga all’articolo di legge che prevede la revoca per reiterate violazioni. Ha emanato quindi il decreto legge del 4 giugno 2013, No.61, oggetto del presente incontro che, tra le altre cose, stabilisce (al comma 1-ter dell’articolo 1) che nel caso di reiterate violazioni e inadempienze alle prescrizioni autorizzatorie, si procede al commissariamento dell’azienda ‘bypassando’, in sostanza, la revoca dell’AIA che avrebbe portato alla chiusura degli impianti. Ciò, oltre ad essere in netta contrapposizione con quanto previsto dalla precedente legge (231/2012), che (seppure contestabile in quanto interviene pesantemente ad ostacolare l’azione della magistratura) prevede la revoca dell’autorizzazione in caso di reiterate violazioni, risulta essere, ancora una volta, un grave atto di protezione della necessità del privato a discapito della salute pubblica.
Comunicato stampa del comitato Legamjonici contro l’inquinamento
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