TARANTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota trasmessa dagli avvocati Massimo Moretti e Giuseppe Dimito, impegnati nella causa contro lo stabilimento Ilva intrapresa dal Comune di Taranto.
Il giudice ha ritenuto che non sussiste il requisito dell’urgenza per ricorrere allo strumento processuale dell’accertamento tecnico preventivo, motivando tale decisione sul presupposto che il Comune avrebbe già depositato agli atti di causa documentazione da esso giudice ritenuta utilizzabile nel futuro giudizio di merito risarcitorio con valore di prova circa la natura, qualità e quantità delle emissioni provenienti dallo stabilimento Ilva, tra cui la Relazione di sintesi dell’Arpa Puglia in data 15.7.2008, la Valutazione del Danno Sanitario redatta dall’Arpa Puglia in data 30.5.2013 e le perizie, chimica ed epidemiologica, disposte d’ufficio dal GIP del Tribunale di Taranto nel procedimento penale n. 938/2010 RGNR .
La notizia, quindi, diversamente da quanto si è letto sul giornale di Confindustria (prontamente ripresa in un comunicato stampa del consigliere comunale Bonelli in cui si parla di “autogol del Sindaco” e di “primo round” a favore di Ilva), non è in realtà una buona notizia per Ilva e Riva Fire. Infatti la motivazione del rigetto del Giudice del procedimento rappresenta un importante precedente sulla valutazione sotto il profilo probatorio, nell’ambito del giudizio risarcitorio da promuoversi, della documentazione in possesso del C.E..
Per sgomberare il campo da fraintendimenti, è opportuno ricordare, inoltre, che il deposito del ricorso per a.t.p. costituisce atto idoneo alla interruzione della prescrizione, con la conseguenza che nessun detrimento potrà venire al C.E. per la instaurazione del procedimento in questione neppure sotto tale profilo. In ogni caso, nella fattispecie si verte in una ipotesi di reato (disastro doloso, come contestato nel procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Taranto) che comporta sia in sede penale, che in sede civile, una prescrizione molto più lunga (sino a 14 anni) di quella quinquennale prevista per il diritto risarcitorio in sede civile.
Il Comune di Taranto, come dimostrano gli atti del procedimento, ha anticipato nel ricorso per a.t.p. la promozione di una azione risarcitoria per tutti i danni (dettagliatamente descritti e documentati) che aveva la legittimazione per richiedere (come detto interrompendo ogni termine prescrizionale), nessuno escluso, ed ha prudentemente ed a massima tutela dei diritti della comunità dei propri cittadini, richiesto che l’accertamento dei fatti (emissioni inquinanti e nesso di causalità) fosse anticipato rispetto al giudizio, proprio in ragione della urgenza connessa ai rischi di chiusura dello stabilimento, o comunque di riduzione della produzione e mutazione dei luoghi connessi all’adempimento alle prescrizioni Aia..
Anche le notizie di stampa, e le conseguenti affermazioni del consigliere Bonelli sulla “esiguità” della richiesta risarcitoria (tra l’altro del tutto opinabili, posto che in ogni caso si starebbe parlando di cifre enormi, vicine al miliardo di euro, e cioè, per dare un’idea, superiori al doppio dell’importo dei debiti del dissesto del Comune di Taranto), sono frutto di errore, poiché negli atti del Comune non vi è una precisa quantificazione della richiesta risarcitoria, gran parte della quale (quella riferita al cd. “danno ambientale” per fatti antecedenti alla entrata in vigore del T.U. ambiente del 2006) dipende da accertamenti che potranno effettuarsi solo in corso di causa.
Il giudizio di merito che sarà introdotto al più presto, non appena sarà approntata la ulteriore documentazione richiesta dai difensori dell’Ente, terrà conto della contenuto della citata ordinanza sul valore di prova della documentazione prodotta, e potrà essere istruito con maggiore completezza, proprio in ragione degli elementi acquisiti nell’ambito del procedimento di a.t.p.. Si ripete, senza che si sia perso un solo giorno ai fini della prescrizione e potendo usufruire del precedente relativo alla valutazione come mezzo di prova in sede civile della documentazione probatoria assunta in altra sede.
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