Osservazioni al Decreto 61/2013 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (C. 1139 Governo)
Dopo le numerose inadempienze dell’Ilva in merito alle prescrizioni del riesame dell’AIA, rilevate dall’Ispra e dall’Arpa Puglia, segnalate al Garante (istituito con il decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 231 del 24 dicembre 2012) e da questi al Governo, Legambiente ha in più occasioni formalmente richiesto che si sanzionasse l’azienda con le misure previste dalla legge sopra citata. La scelta del Commissariamento dell’Ilva di Taranto, inevitabile conseguenza delle gravi e reiterate inadempienze dell’azienda nell’applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, era pertanto da noi ritenuta l’unica, estrema possibilità di affrontare il risanamento degli impianti e del territorio tarantino senza chiudere la fabbrica.
Nel decreto legge 61/2013, però, ci sono alcuni aspetti che ci preoccupano seriamente e che chiediamo siano modificati – nel senso da noi auspicato – nella conversione in legge. In particolare gli emendamenti proposti hanno i seguenti obiettivi:
1) adottare tutte le garanzie previste dalla normativa vigente, affinché la nomina del Commissario e del Sub Commissario chiamati ad operare in situazioni così importanti e delicate, quali quelle riguardanti la gestione di imprese di interesse strategico nazionale e la tuteladell’ambiente, della salute e del lavoro, ricada su figure che abbiano tutti i requisiti necessari a svolgere in maniera adeguata, rigorosa e con il massimo della trasparenza il proprio compito;
2) impedire che nella norma siano introdotti ulteriori elementi di legislazione straordinaria – in un decreto che ha già di per sé la connotazione di provvedimento straordinario – che riteniamo vadano oltre le necessità dettate dalle circostanze, con particolare riferimento al potere di modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale da parte di organismi creati ad hoc, come si configura il comitato dei tre esperti. Esistono infatti precise norme che regolano l’iter di redazione e adozione delle autorizzazioni integrate ambientali (L. 59/2005 e successive modifiche) e organismi – la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Occorre inoltre garantire che non siano proposte e adottate modifiche all’AIA in vigore, meno rigorose e stringenti rispetto a quelle già previste o che ne siano dilatati i tempi di attuazione;
3) applicare il principio “chi inquina paga” destinando tutte le risorse e i beni sequestrati ed i proventi dell’attività dell’impresa oltre cheper l’adeguamento degli impianti alle prescrizioni dell’AIA, anche agli interventi di risanamento e bonifica ambientale;
4) nel caso specifico dell’Ilva di Taranto è necessario, tra le misure da mettere in campo, dare attuazione a quanto stabilito: 1) nell’AIA in vigore, circa la valutazione del danno sanitario presentata dall’Arpa Puglia che prevede una riduzione della capacità produttiva autorizzata ad un massimo di 7 milioni di t/a di acciaio; 2) nell’accordo di programma previsto dal D.Lgs 59/2005 sottoscritto per Taranto l’11 aprile 2008, circa la revisione di tutte le AIA rilasciate in via provvisoria alle maggiori imprese del territorio alla luce di una valutazione complessiva delle criticità ambientali del territorio.
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