Nelle argomentazioni dei pm, riportate nel provvedimento del gip, i toni appaiono decisi. Ecco cosa dicono in merito all’istanza presentata dall’Ilva: «Sorprendente appare l’affermazione secondo cui un “comunicato stampa” costituisce elemento idoneo a privare di qualsiasi fondamento giuridico un provvedimento giurisdizionale cautelare in atto». Dietro al no della procura e del gip si cela anche altro. I pm parlano di “confusione totale”.
Non è detto, infatti, che la legge “salva Ilva” consenta la restituzione dei prodotti sequestrati. «Invero – affermano i pm – la legge n. 231 non dice affatto che il sequestro viene eliminato ma solo che l’azienda è immessa nel possesso dei beni ed è autorizzata alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti, compresi quelli realizzati prima della sua entrata in vigore”. Per la Procura, quindi, è possibile ritenere che le disposizioni della legge riguardino i beni che sono stati prodotti prima della sua entrata in vigore, “ma non quelli che pur prodotti prima erano già sottoposti a sequestro ad opera dell’Autorità Giudiziaria”.
Da ciò si desume quanto sia importante conoscere nei dettagli le motivazioni della Consulta. Se l’interpretazione della procura dovesse rivelarsi corretta, per l’azienda sarebbero guai. Non potrebbe disporre, infatti, di tonnellate di tubi, coils e bramme per un valore complessivo che oscilla tra gli 800 milioni di euro e il miliardo. Se così fosse, è facile prevedere un nuovo scenario da “guerra fredda”. Per la procura “occorre seguire la procedura prevista dalla legge per giungere eventualmente al dissequestro dei prodotti”. Pertanto, “solo la trasmissione ad opera della Corte Costituzionale della sentenza con la sua motivazione consentirà ai giudici rimettenti di riavviare i procedimenti sospesi e deciderli”.
La piena condivisione di queste argomentazioni ha portato il gip Todisco a ritenere inammissibile anche questa nuova istanza di dissequestro (presentata lo scorso 24 aprile dal presidente dell’Ilva Bruno Ferrante). Secondo il gip “è di tutta evidenza che solo la conoscenza delle motivazioni della decisione della Corte sulle specifiche questioni sollevate in relazione alla richiamata norma della legge 231/2012 consentirà di pervenire alla definizione del giudizio sospeso».
Insomma, l’evoluzione di questa intricata vicenda non è affatto scontata. La partita è ancora aperta.
Alessandra Congedo per InchiostroVerde
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