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Emissioni inquinanti, l’ennesima legge inutile

TARANTO – Probabilmente adesso si sentiranno con la coscienza a posto. Penseranno, ingenuamente, di aver dimostrato alla città di Taranto di avere a cuore i problemi dell’ambiente e della salute. Nella speranza, vana, di aver lanciato l’ennesimo salvagente all’Ilva. Con la convinzione, del tutto antidemocratica, che ora la magistratura non potrà non tener conto del loro operato nel momento della scelta finale sulle sorti del siderurgico. Qualunque cosa accadrà, difficilmente dimenticheremo quanto sta avvenendo in questi giorni: un intero sistema di potere che fa quadrato stringendo un’alleanza alquanto goffa se non addirittura ridicola.

Con questo spirito nella giornata di ieri il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge sulle “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate ad elevato rischio ambientale”, da tutti però definita semplicemente “salva-Ilva”. Il che la dice lunga sulla serietà della stessa. E sulle reali intenzioni dei nostri politici. Che si trincerano dietro lo scopo di voler “prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale”. Ovvero in riferimento a quei territori nei quali insistono insediamenti industriali “che procurano emissioni di IPA, che scaricano a mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative, che impegnano per le loro attività materiali e composti polverulenti”.

Una legge definita da tutti storica, dopo quelle altrettanto “innovative” sulla diossina e il benzo(a)pirene. Tanta straordinarietà è giustificata dalla presenza nel testo di legge della così detta VDS, la “Valutazione di Danno Sanitario”: per tutti i soggetti in campo vista come la panacea di tutti i mali. Ma, come sempre, così non é. E’ lo stesso testo di legge a darcene conferma, esattamente all’art.2. Nel quale si legge che “l’Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari (AReS), l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA PUGLIA) e l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, dovranno congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.

Con separato atto regolamentare della Giunta regionale saranno fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS. In sede di prima applicazione, il rapporto dovrà essere predisposto entro 90 giorni dalla approvazione del predetto regolamento”. Dunque parliamo di un rapporto annuale da redigere in riferimento al registro tumori e alle mappe epidemiologiche: peccato però che il primo, a Taranto, non è ancora stato completato per il triennio 2006-07-08 e che le mappe in questione non sono mai state nemmeno sovvenzionate. Semplicemente, non esistono. Inoltre, la redazione del rapporto VDS dovrà attenersi ai criteri metodologici (quali?) che deciderà direttamente la giunta, il cui regolamento dovrà essere predisposto entro 90 giorni. Il che vuol dire solo una cosa: che questa legge non possiede alcun effetto immediato per la tutela dell’ambiente e della salute. Anche perché nel testo non è definita alcuna tempistica entro la quale stilare quest’atto regolamentare.

Inoltre, è previsto che l’azienda abbia un mese di tempo per presentare le sue osservazioni una volta approvato il regolamento. Altro che legge “immediata”. Non solo. Perché all’art.3, che riguarda le “Emissioni in atmosfera”, si legge che “ove il rapporto evidenzi criticità, gli stabilimenti dovranno ridurre i valori di emissione massica in atmosfera degli inquinanti per i quali lo stesso ha evidenziato criticità. Tale riduzione sarà determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti 5 anni”. Solo in questo caso sarà “obbligatoria l’adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti”: attenzione però, perché ciò avverrà soltanto “ove tecnicamente fattibile”.

Come consolazione, è comunque previsto “l’obbligatorio monitoraggio in continuo degli IPA al perimetro degli stabilimenti”, peraltro già previsto nella legge regionale sul benzo(a)pirene e che l’Ilva si è sempre rifiutato di attuare. Ma non è finita qui. Perché all’art.5, “Interventi per evitare la diffusione di polveri inquinanti in atmosfera e nell’ambiente”, leggiamo che “ove il rapporto evidenzi criticità, gli stabilimenti che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, dovranno essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell’ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi”.

Che non vuol dire assolutamente l’obbligo della copertura dei parchi minerali come invece spacciato in queste ultime ore dai nostri politici. Visto che non è affatto specificato, tra l’altro, quali dovrebbero essere questi sistemi idonei. E poi: ci voleva una legge apposita per conoscere le emissioni “massiche” delle aziende, quando le stesse le dichiarano annualmente? Per non parlare poi dell’art. 6, “Attuazione delle misure di mitigazione, vigilanza e controllo”. Dove è previsto che il rapporto VDS viene inviato alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni che dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento. Scaduto questo termine, le autorità sottopongono alla Giunta regionale il rapporto ai fini della presa d’atto. Entro altri 30 giorni dalla pubblicazione del rapporto VDS sul BURP, gli stabilimenti sono obbligati alla riduzione dei valori di emissione e devono presentare alla Regione Puglia un piano di riduzione da attuarsi nei successivi 12 mesi.

Tale piano dovrà indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e dovrà essere approvato entro 30 giorni dalle autorità. Dopo di che l’ARPA provvede a effettuare le necessarie verifiche per valutare l’effettiva attuazione dei piani e l’efficacia delle misure ivi previste. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, ARPA informerà immediatamente la Regione, che diffiderà il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro 60 giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, l’Autorità sanitaria disporrà la sospensione dell’esercizio dell’impianto, dandone comunicazione alle istituzioni interessate. Come potete notare, dunque, una legge lunghissima nei tempi e nelle varie fasi di controllo e attuazione. Se a ciò si va a sommare il sicuro ricorso al TAR delle aziende incriminate, il gioco è bello che fatto. Ora che hanno fatto la loro bella leggina, speriamo tornino a fare le persone serie attendendo in religioso silenzio le decisioni della magistratura tarantina.

Gianmario Leone (dal TarantoOggi del 18 luglio 2012)

Testo della legge regionale: https://www.inchiostroverde.it/news/legge-regionale-sulle-emissioni-inquinanti-ecco-il-testo.html

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