Tar, come volevasi dimostrare… – L’ordinanza di Stefàno resta sospesa
TARANTO – Come volevasi dimostrare. Il Tar di Lecce, dopo aver accolto lo scorso 20 marzo il ricorso presentato dall’Ilva S.p.A. contro l’ordinanza n. 14 emanata lo scorso 25 febbraio 2012 dal sindaco Stefàno, nella giornata di ieri ha ufficializzato la sospensione del provvedimento impugnato dagli avvocati del siderurgico, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 luglio 2012. In pratica, il Tar non ha cambiato posizione di una virgola sull’intera vicenda, che per noi, almeno per una volta, non ha alcun punto oscuro. Lo scrivemmo lo scorso febbraio e lo ribadiamo con forza oggi: quell’ordinanza, così come è stata concepita, non ha alcun senso, oltre che nessun valore di tipo giuridico.
Qualunque Sindaco ha il potere (garantito dall’art. 117 del d.lgs. n.112 del 1998 e dall’art. 50 del d.lgs. n.267 del 2000) di emettere un’ordinanza contingibile e urgente per motivi specifici: inquinamento ambientale, insorgere di epidemie, momentanea non potabilità dell’acqua, inquinamento acustico e rifiuti. Il capo dell’amministrazione comunale è legittimato ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia d’inquinamento ambientale; pur essendovi norme specifiche in materia d’inquinamento, ha mantenuto i poteri di cui all’articolo 13, comma 2°, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (vedi anche art. 13 Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). Quindi, nel caso di specifici pericoli per la salute pubblica che esigono l’applicazione d’interventi immediati il Sindaco può emanare provvedimenti che ordinino la cessazione d’attività lavorative nocive e dannose per la salute pubblica; tutto questo fino a quando non siano stati adottati gli strumenti ed i meccanismi idonei ad eliminare la predetta situazione e ripristinare, così, lo status quo ante.
Ora. Questi provvedimenti devono avere carattere straordinario e temporaneo. Nel caso in questione, invece, Stefàno ha emesso un provvedimento che, attraverso la richiesta di ottemperare all’applicazione di diversi provvedimenti, va ad incidere in maniera strutturale e definitiva sull’impianto dell’ILVA, sul suo funzionamento e controllo: dunque, un provvedimento inappropriato e illegittimo rispetto ai poteri del Sindaco. E’ tutto qui il nodo, e che nodo, della questione: come si legge nell’ultima ordinanza emessa dal Tar infatti, “considerato che le misure sono ulteriori rispetto alle previsioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale del 4/8/2011 e non appaiono finalizzate a fronteggiare nell’immediato un’emergenza sanitaria, bensì a prevenire danni derivanti dall’esercizio dello stabilimento in violazione delle norme vigenti e di quelle di futura applicazione contenute nella Direttiva 2010/75/UE; ritenuto che a tanto è preordinato il riesame dell’AIA del 4/8/2011, disposto dal Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente con decreto del 15/3/2012 (al proposito, occorre evidenziare che l’art. 21, par. 5, della Direttiva 2010/75/UE prevede il riesame delle condizioni di autorizzazione e che a tale norma deve essere conformato l’ordinamento italiano entro il 7/1/2013, in base all’art. 80, par. 1, della stessa Direttiva).
Ritenuto, pertanto, che non sussistono le condizioni per l’esercizio da parte del Sindaco del potere di ordinanza contingibile ed urgente e che a questa conclusione sembra, peraltro, essere giunto lo stesso Sindaco di Taranto, che in data 7/2/2012 (cioè dopo aver ricevuto il 2/2/2012 la perizia inviata dal Procuratore della Repubblica) ha richiesto al Ministero che “in sede di successiva rivalutazione dell’AIA, si preveda l’inserimento dei nuovi adempimenti previsti dall’emanando decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2010/75” (cfr. la premessa del decreto del D.G. del 15/3/2012); il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 luglio 2012”.
In pratica, è lo stesso Tar a dire al nostro Sindaco come il suo intervento appaia più quello di un tecnico che quello di un primo cittadino a cui certe iniziative non competono nemmeno. Ed è sempre lo stesso Tar a suggerire a Stefàno, anche se tra le righe ed in forma sottointesa, che sarebbe stato certamente più conforme ai suoi poteri sindacali, emanare un provvedimento come la sospensione “temporanea” (20 giorni, 1 o 6 mesi) dell’attività dell’ILVA, questo sì contingibile e urgente. O meglio ancora un provvedimento che consentisse una produzione limitata per un certo periodo di tempo, dunque “temporaneo”, così da limitare la produzione e conseguentemente anche l’emissione di sostanza cancerogene. Ma, come sempre, stiamo chiedendo troppo.
G.Leone (dal TarantoOggi del 14 aprile 2012)