Diossina fuorilegge, appello degli ambientalisti: «Arpa e Regione prendano provvedimenti»
«E’ del tutto superfluo attendere i risultati della terza campagna prima di attivare i provvedimenti previsti dalla legge quando già ora il valore limite di emissione di 0,4 fissato dalla legge è matematicamente certo che sarà superato per il 2011 anche nell’ipotesi di “emissioni zero” di diossine e furani nella terza campagna». Il nocciolo della questione è tutto qui: nell’ormai evidente impossibilità che l’Ilva possa rispettare il limite stabilito dalla legge regionale per le emissioni di diossina. Perchè aspettare la fine dell’anno, quindi, per attivare tutti i provvedimenti previsti in caso di inadempimento?
Ecco perchè le associazioni ambientaliste tarantine, ormai avviate in un percorso comune, tirano in causa direttamente Arpa Puglia e Regione, in un documento inviato per conoscenza anche al sindaco Stefàno, all’Asl, al presidente della Provincia, al Ministero dell’Ambiente e al Procuratore della Repubblica. Riportiamo il testo integrale del comunicato sottoscritto da Comitato12 Giugno, Altamarea [che coordina Cittadini, AIL, Cittadinanzattiva/Tribunale dei malati, Impatto Zero, Italia Nostra, Vigiliamo per la discarica], Cloro Rosso, Donne per Taranto, Fondo antidiossina, Greenpeace, Legamjonici, Malati Cronici ed Immunitari, (Comitato di) Quartiere Tamburi, (Associazione) Savese per la vita, (Associazione) Tamburi 9 luglio 1960-Anno zero, Taranto Lider, Terra delle Gravine.
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La Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 44/2008 (“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”) con la quale a partire dal 31 dicembre 2010 ha fissato il valore limite di emissione per diossine e furani di 0,4 ng/m3 in tossicità equivalente per l’industria primaria del ferro e dell’acciaio, l’industria secondaria del ferro e dell’acciaio e l’industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi (art. 2 comma 2 L.R. 44/2008, confermato nell’art.1 comma 1 L.R. 8/2009).
Con la Legge Regionale 8/2009 tale norma è stata confermata; la modifica intervenuta ha riguardato il sistema di calcolo del valore limite di emissione che è previsto come “media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misure effettuate” (art.1 comma 2 L.R. 8/2009). La normativa prevede almeno tre campagne di tre misurazioni l’una. L’Arpa ha già effettuato due campagne i cui valori medi sono rispettivamente 0,68 ng/m3 e 0,70 ng/m3 (a tali valori è già stato sottratto il 35% del margine di incertezza previsto dalla normativa). Anche se nella terza campagna venisse rilevato un valore medio di emissione di 0 ng/m3, la media delle tre campagne di misurazione sarebbe (0,68 + 0,70 + 0) / 3 = 0,46.
E’ del tutto superfluo attendere i risultati della terza campagna prima di attivare i provvedimenti previsti dalla legge quando già ora il valore limite di emissione di 0,4 fissato dalla legge è matematicamente certo che sarà superato per il 2011 anche nell’ipotesi di “emissioni zero” di diossine e furani nella terza campagna.
La LR 44/2008 prevede quanto segue: “In caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 2, valutato sulla base del protocollo di Aarhus, l’ARPA Puglia provvede a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia – Assessorato all’ecologia, che diffida il gestore dell’impianto che abbia determinato tale superamento a rientrare, entro sessanta giorni, nei limiti previsti. Ove il gestore non adempia la diffida entro i termini assegnati, lo stesso è tenuto ad arrestare immediatamente l’esercizio dell’impianto, dandone comunicazione alla Regione Puglia, Servizi ecologia e sanità, alla provincia territorialmente competente, all’ARPA e all’azienda sanitaria locale (ASL). Le modalità di riattivazione sono definite in apposita conferenza di servizi solo a valle dell’individuazione e rimozione delle cause che hanno determinato il superamento dei valori limite” (art.3 comma 2).
La normativa parla di “immediata comunicazione” e pertanto, in un’ottica di tutela della salute pubblica e di applicazione del principio di precauzione, è importante evitare che la situazione di superamento del limite non si protragga ulteriormente attendendo una terza campagna di misurazione il cui risultato è matematicamente impossibile che possa ridurre la media annuale del 2011 al di sotto di 0.4 ng/m3. L’intervento prescrittivo immediato nei confronti del Gestore deve essere predisposto sulla base di valutazioni di semplice probabilità del rischio e deriva da una decisione eminentemente politica.
Dato che è impossibile scendere sotto 0,4 anche nell’ipotesi di “emissioni zero” nella terza campagna e dato che un atteggiamento di passiva attesa costituirebbe una violazione dell’obbligo di “immediata comunicazione”, chiediamo ad Arpa Puglia di dare – a norma di legge – immediata comunicazione all’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia del superamento da parte dell’Ilva di Taranto del valore limite di emissione di diossine e furani. Appena ricevuta la comunicazione di ARPA Puglia, diffidiamo la Regione Puglia ad intervenire immediatamente sul Gestore dell’impianto al fine di tutelare la salute pubblica.
La LR 44/2008 è stata recepita all’interno del Parere Istruttorio Conclusivo per l’AIA Ilva. Ciò non cambia la procedura in caso di inosservanza del valore limite di emissione in quanto il dlgs 59/2005 (“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”) all’art.11 comma 9 stabilisce quanto segue:
“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente”.
Ricordiamo che il Protocollo di Arhus, richiamato dalla LR 44/2008, parla di “possibilità che nei livelli trofici superiori gli inquinanti organici persistenti raggiungano, per bioamplificazione, concentrazioni tali da pregiudicare lo stato della flora e della fauna selvatica e la salute degli esseri umani esposti alla loro azione”.