L’ottimismo dell’avv. Russo si basa sui contenuti di alcune sentenze. Questi i dettagli illustrati dallo stesso coordinatore di Taranto Futura:
– Non è configurabile un diritto soggettivo o un interesse legittimo del cittadino o di enti, in quanto al procedimento referendario resta estraneo qualunque soggetto diverso da quelli cui la disciplina referendaria conferisce specifiche funzioni; deve pertanto escludersi che un singolo cittadino o un ente possano adire in proposito il giudice o intervenire ad “adiuvandum” in un procedimento, atteso che la legittimazione ad agire – e quindi il relativo interesse – si radica sempre su di una situazione sostanziale e perciò il potere di azione o di intervento, sia pure adesivo, puo’ configurarsi unicamente se l’interesse di cui si invoca la protezione sia giuridico e non di mero fatto(Cassazione, sez. I, sentenza n. 1873 del 5 marzo 1999, Cassazione – Sezioni Unite, sentenza n. 9306 del 16 dicembre 1987, Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5490/1994);
– Il limite alla legittimazione ad agire in giudizio di associazioni di categoria e dei sindacati è comunque costituito dal divieto di occuparsi di questioni concernenti singoli iscritti ovvero allorquando l’interesse dedotto in giudizio concerna parte soltanto delle categorie rappresentate o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, di modo che l’associazione necessariamente intesa in senso unitario, si pone in conflitto di interesse con altra parte dei suoi rappresentati, così dividendo la categoria in posizioni disomogenee (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2961 del 16 maggio 2011, Consiglio di Stato, sez. V, del 19 ottobre 2009, n. 5171, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 351, Tar Liguria Genova, sez. II, 13 marzo 2009);
– La delibera consiliare costituisce mero atto del procedimento preliminare all’approvazione. Pertanto, essendo inidonea come tale a ledere immediatamente la situazione giuridica del privato, non può essere oggetto di autonoma impugnazione (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6224 del 27 giugno 2000). Nel caso di Taranto è stato impugnato dalle controparti il decreto di indizione del referendum da parte del sindaco e non la delibera definitiva di approvazione dell’esito referendario del Consiglio Comunale, giusto art. 13 del regolamento comunale.
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